DADA Music SRL and Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) v Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR).
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62024CJ0037 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:551 |
| Date | 10 July 2025 |
| Docket Number | C-37/24 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
10 luglio 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Radiodiffusione e comunicazione al pubblico – Direttiva 2014/26/UE – Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma – Concessione di licenze – Trasmissione radiotelevisiva – Nozioni di “equa remunerazione” e di “remunerazione adeguata” – Criteri di valutazione dell’equità o dell’adeguatezza – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Portata ed interpretazione dei diritti e dei principi – Normativa nazionale che abroga un sistema di remunerazione minima forfettaria »
Nella causa C‑37/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 23 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2024, nel procedimento
Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
contro
DADA Music SRL,
con l’intervento di:
Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, I. Ziemele (relatrice) e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R.I. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), da G. Cracea e A. Strătulă, avocaţi;
– per la DADA Music SRL, da M.-C. Furtună, avocat;
– per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiţă e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da D. Elkan, M.D.B. Jespersen e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Biolan e J. Samnadda, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28), e dell’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72), letti in combinato disposto con gli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra l’Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) [Unione dei produttori di fonogrammi della Romania (UPFR)], un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi dei produttori di fonogrammi, e la DADA Music SRL, gestore di un’emittente radiofonica locale, relativamente al pagamento da parte di quest’ultima di una remunerazione minima forfettaria.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Berna
3 La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»), sottoscritta da tutti gli Stati membri, all’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1) «Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
1° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini;
(...)
2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [istituita da tale convenzione] determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti [degli autori di opere letterarie ed artistiche] (...) In nessun caso esse possono ledere il diritto (...) spettante all’autore (...) di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo sarà fissato dall’autorità competente».
TIEF
4 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «TIEF»). I due trattati in parola sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), e sono entrati in vigore, per quanto riguarda l’Unione, il 14 marzo 2010.
5 L’articolo 15 del TIEF, intitolato «Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico» ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1) Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.
2) Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso».
Diritto dell’Unione
6 I considerando 5, 7 e 12 della direttiva 2006/115 così recitano:
«5) Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.
(...)
7) Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.
(...)
12) È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano».
7 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», così dispone al paragrafo 2:
«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».
8 I considerando 2 e 31 della direttiva 2014/26 così recitano:
«2) (...) Solitamente è il titolare dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente, in conformità del diritto unionale e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri. (...)
(...)
«31) (...) È opportuno imporre che i diritti di licenza o i compensi determinati dagli organismi di gestione collettiva siano ragionevoli in relazione, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti in un particolare contesto. (...)».
9 L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Detrazioni», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché, se un titolare dei diritti autorizza un organismo di gestione collettiva a gestire i suoi diritti, l’organismo di gestione collettiva fornisca al titolare dei diritti informazioni sulle spese di gestione e sulle altre detrazioni dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi dei diritti, prima di ottenere il suo consenso per gestire i suoi diritti».
10 L’articolo 16 di detta direttiva, intitolato «Concessione delle licenze», al paragrafo 2, secondo comma, così dispone:
«I titolari dei diritti ricevono una remunerazione adeguata per l’uso dei diritti. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso sono ragionevoli in rapporto, tra l’altro, al valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e tengono conto della natura e della portata dell’uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva informano gli utenti interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe».
11 L’articolo 17 della medesima direttiva, intitolato «Obblighi degli utilizzatori», è così formulato:
«Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire...
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