Danske Slagtermestre v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date10 April 2024
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 aprile 2024 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue – Denuncia di un concorrente – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare – Requisito d’imparzialità – Imparzialità oggettiva – Nozione di “vantaggio” – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Analisi ex ante della redditività marginale – Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di “aiuto di Stato”»

Nella causa T‑486/18 RENV,

Danske Slagtermestre, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata da H. Sønderby Christensen, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew, C. Vang e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato da M. Søndahl Wolff, C. Maertens, J. Kronborg e M. Jespersen, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, I. Gâlea (relatore) e T. Tóth, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

vista la sentenza del 30 giugno 2022, Danske Slagtermestre/Commissione (C‑99/21 P, EU:C:2022:510),

in seguito all’udienza del 26 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Danske Slagtermestre, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2018) 2259 final della Commissione, del 19 aprile 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.37433 (2017/FC) – Danimarca (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 La ricorrente è un’associazione professionale che dichiara rappresentare piccole macellerie, mattatoi, grossisti e imprese di trasformazione danesi.

3 Il 26 settembre 2013 ha depositato una denuncia presso la Commissione europea adducendo che il Regno di Danimarca, con l’adozione della lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [legge n. 902/2013, recante modifica della legge che stabilisce le regole relative ai contributi dovuti agli addetti al trattamento delle acque reflue (struttura dei contributi per l’eliminazione delle acque reflue, che autorizza l’istituzione di contributi particolari per il trattamento di acque reflue particolarmente inquinate, ecc.)], avrebbe concesso un aiuto di Stato a favore di grandi mattatoi sotto forma di una riduzione dei contributi per il trattamento delle acque reflue.

4 Prima dell’entrata in vigore di tale legge, la lov nr. 633/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (legge n. 633/2010 recante norme relative ai contributi dovuti alle società di raccolta e di trattamento delle acque reflue) prevedeva una tariffa unitaria per metro cubo di acqua per tutti i consumatori di acqua allacciati allo stesso impianto di trattamento delle acque reflue, a prescindere dal loro settore di attività e dai loro consumi. Con la legge n. 902/2013 è stato introdotto un modello decrescente a scala che prevede una tariffa per metro cubo di acque reflue fissata in funzione del volume delle acque reflue scaricate (in prosieguo: il «modello a scala»).

5 Il modello a scala è concepito nel seguente modo:

– lo scaglione 1 corrisponde a un consumo di acqua inferiore o uguale a 500 m³ all’anno per bene immobile;

– lo scaglione 2 corrisponde alla parte del consumo di acqua compresa tra 500 m³ e 20 000 m³ all’anno per bene immobile, e

– lo scaglione 3 corrisponde alla parte del consumo di acqua che supera i 20 000 m³ all’anno per bene immobile.

6 La tariffa al metro cubo è fissata per ciascuno dei segmenti nel modo seguente:

– la tariffa al metro cubo per lo scaglione 2 è inferiore del 20% rispetto a quella dello scaglione 1;

– la tariffa al metro cubo per lo scaglione 3 è inferiore del 60% rispetto a quella dello scaglione 1.

7 Nell’ambito del modello a scala, i consumatori che si collocano nello scaglione 3 pagano dunque inizialmente la tariffa prevista per lo scaglione 1 finché il loro consumo di acqua non supera i 500 m³. Essi pagano poi la tariffa prevista per lo scaglione 2, finché il loro consumo non supera i 20 000 m³ e, infine, versano il loro contributo per le acque reflue secondo la tariffa prevista per lo scaglione 3.

8 Tra il 10 ottobre 2013 e il 12 settembre 2017, la Commissione ha raccolto e scambiato informazioni sulla denuncia con la ricorrente e il Regno di Danimarca. Il 23 luglio 2014 e il 25 febbraio 2016 la Commissione ha inviato alla ricorrente lettere di valutazione preliminare, nelle quali ha ritenuto che la misura in questione non costituisse un aiuto di Stato.

9 Il 19 aprile 2018 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, nella quale ha ritenuto che il contributo istituito dalla legge n. 902/2013 (in prosieguo: il «contributo per il trattamento delle acque reflue») non conferisse alcun vantaggio particolare a determinate imprese e che esso non costituisse quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

10 A sostegno di tale conclusione, la Commissione ha ritenuto che un operatore privato in economia di mercato avrebbe applicato il modello a scala. A tal riguardo, essa ha anzitutto stabilito, al punto 36 della decisione impugnata, che, poiché il modello a scala riguarda la tariffazione di infrastrutture aperte non riservate a un determinato utente finale, essa avrebbe verificato, in applicazione del punto 228 della sua comunicazione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (GU 2016, C 262, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2016»), se, attraverso il contributo per il trattamento delle acque reflue, alla luce di valutazioni effettuate ex ante gli utenti degli impianti di trattamento delle acque reflue in Danimarca contribuivano in misura apprezzabile alla redditività di tali impianti. Essa ha altresì indicato, ai punti 37 e 38 della medesima decisione, che ciò si sarebbe verificato se detto contributo consentisse di coprire, a medio termine, i loro costi marginali.

11 Ai punti 39 e 40 della decisione impugnata, la Commissione ha poi ritenuto «ragionevole» la posizione delle autorità danesi secondo cui i costi degli impianti di trattamento delle acque reflue erano composti per l’80% da costi fissi e per il 20% da costi variabili, i primi da ripartire equamente tra tutti gli utenti, mentre i secondi potevano essere addebitati all’utente interessato. Al punto 41 di detta decisione, la Commissione ha ritenuto che le tariffe corrispondenti agli scaglioni 2 e 3 fossero superiori ai costi totali di detti impianti e che sarebbero rimaste tali anche se il rapporto tra costi fissi e costi variabili non fosse stato 80/20 ma, ad esempio, 70/30. Essa ne ha concluso, al punto 42 della medesima decisione, che gli utenti degli impianti di trattamento delle acque reflue in Danimarca contribuivano alla loro redditività, ai sensi del punto 228 della comunicazione del 2016, mediante il contributo per il trattamento delle acque reflue determinato sulla base del modello a scala.

12 Infine, ai punti da 43 a 45 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, in caso di aumento del contributo per il trattamento delle acque reflue, sarebbe stato possibile per le grandi imprese scollegarsi dalla rete esistente di impianti di trattamento delle acque reflue per creare impianti propri, nel qual caso tali grandi imprese non sarebbero più tenute a pagare detto contributo.

13 Con ordinanza del 1° dicembre 2020, Danske Slagtermestre/Commissione (T‑486/18, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza iniziale», EU:T:2020:576), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, per il motivo che la ricorrente non era legittimata ad agire.

14 Con sentenza del 30 giugno 2022, Danske Slagtermestre/Commissione (C‑99/21 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione», EU:C:2022:510), la Corte ha annullato l’ordinanza iniziale.

15 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha ritenuto di disporre degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla ricevibilità del ricorso. A tal riguardo, essa ha ritenuto che la decisione impugnata fosse un atto regolamentare che non comportava misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Essa ha quindi dichiarato che, essendo la ricorrente direttamente interessata dalla decisione impugnata, essa era legittimata ad agire contro quest’ultima e che il presente ricorso dinanzi al Tribunale, diretto al suo annullamento, era ricevibile.

16 La Corte, riservando la decisione sulle spese, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché la esamini nel merito.

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

19 Il Regno di Danimarca, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

20 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha dichiarato in via definitiva che il ricorso proposto dalla ricorrente era ricevibile (v. punto 15 supra).

21 Pertanto, non vi è più luogo a statuire sugli argomenti delle parti relativi alla ricevibilità del ricorso e occorre esaminare i motivi con i quali la ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione impugnata.

22 A tal riguardo, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione del principio del contraddittorio, quale sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in...

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