Decision (EU) 2016/1974 of the European Central Bank of 31 October 2016 amending Decision (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) on a second series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2016/30)

Published date11 November 2016
Subject MatterFinancial provisions,Economic and Monetary Union,Financial provisions,Economic and Monetary Union,European Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 11 November 2016
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11.11.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304/7

DECISIONE (UE) 2016/1974 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 ottobre 2016

che modifica la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1) In data 28 aprile 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e di stimolo all'offerta di credito, il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione (UE) 2016/180 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (1). La decisione disciplina dettagliatamente una serie di quattro operazioni di rifinanziamento mirato a più lungo termine (OMRLT-II) da condurre da giugno 2016 a marzo 2017 su base trimestrale.
(2) Al fine di risolvere la sfasatura tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare domanda di modifica della composizione del gruppo OMRLT-II come precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE e il periodo menzionato nell'articolo 3, paragrafo 7, lettera a), della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), il Consiglio direttivo ha deciso che ove modifiche alla composizione del gruppo OMRLT-II siano accettate in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) o abbiano luogo in conformità dell'articolo 3 paragrafo 6, lettera b) o c), di tale decisione, l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il proprio gruppo OMRLT-II nella nuova composizione dopo aver ottenuto conferma dalla propria banca centrale nazionale (BCN) che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta.
(3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) è modifcata come segue:

1. Nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
...

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