Decision (EU) 2016/2248 of the European Central Bank of 3 November 2016 on the allocation of monetary income of the national central banks of Member States whose currency is the euro (ECB/2016/36) (recast)

Published date20 December 2016
Subject MatterPolitica economica e monetaria,sistema europeo di banche centrali,Política económica y monetaria,sistema europeo de bancos centrales,Politique économique et monétaire,système européen de banques centrales
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 347, 20 dicembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 347, 20 décembre 2016
TESTO consolidato: 32016D0036(01) — IT — 31.12.2020

02016D0036(01) — IT — 31.12.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2016 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36) (rifusione) (GU L 347 del 20.12.2016, pag. 26)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DECISIONE (UE) 2020/1735 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 12 novembre 2020 L 390 60 20.11.2020




▼B

DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36)

(rifusione)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato soggetto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

c)

per «aggregato del passivo» si intende l'ammontare delle passività, nel bilancio di ciascuna BCN, specificate nell'allegato I della presente decisione;

d)

per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

e)

per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

f)

per «saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e le altre BCN, risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29;

g)

per «schema di sottoscrizione del capitale» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale sottoscritto della BCE che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello Statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell'esercizio finanziario pertinente;

h)

per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4;

i)

per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l'ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo;

j)

per «tasso di riferimento» si intende l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile utilizzato dall'Eurosistema nelle aste per le operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell'articolo 6 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 2 ). Nel caso in cui più operazioni di rifinanziamento principali siano regolate nello stesso giorno, si calcola la media semplice dei tassi marginali relativi alle suddette operazioni;

k)

per «attività destinate» si intende l'ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell'aggregato del passivo, all'interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificate nell'allegato II della presente decisione;

l)

per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

m)

per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all'interno e all'esterno del Sistema europeo di banche centrali, e che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell'Europa centrale ( 3 );

n)

per «cancellazione» si intende l'eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».

o)

per «schema di emissione» si intende lo schema di sottoscrizione del capitale, rilevato in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

p)

per «stato patrimoniale armonizzato» (SpA) si intende lo stato patrimoniale armonizzato di cui all'allegato VIII all'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) ( 4 );

Articolo 2

Saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

1.
I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, con data valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l'euro, il calcolo dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data valuta pari alla data di sostituzione del contante.

I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di sottoscrizione del capitale, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell'anno precedente.

2.
I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.
3.
La remunerazione di cui al paragrafo 2 è regolata trimestralmente attraverso pagamenti effettuati tramite TARGET2.

Articolo 3

Metodo di calcolo del reddito monetario

1.

L'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dalle attività destinate, registrate nei libri contabili. In via eccezionale:

a)

l'oro non è considerato produttivo di reddito;

b)

si considerano produttivi di reddito monetario al tasso di riferimento:

i)

i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2009/16;

ii)

i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2011/17;

▼M1

iii)

gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche, detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9 ( 5 ) oppure della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) ( 6 ).

▼B

2.
Laddove il valore delle attività destinate di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.

Articolo 4

Adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema

1.

Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato secondo la seguente formula:

C = (K – A) × S

dove:

C è l'importo compensativo,
K è l'importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall'applicazione dello schema di sottoscrizione del capitale al valore medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento, l'ammontare delle banconote in circolazione denominate nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l'euro,
A è il valore medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento,
S è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario Coefficiente
Anno di sostituzione del contante 1
Anno di
...

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