Decision (EU) 2016/868 of the European Central Bank of 18 May 2016 amending Decision ECB/2014/6 on the organisation of preparatory measures for the collection of granular credit data by the European System of Central Banks (ECB/2016/14)

Published date01 June 2016
Subject MatterInformation and verification,European Central Bank (ECB),European Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 1 June 2016
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1.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/99

DECISIONE (UE) 2016/868 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 maggio 2016

che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il contributo del Consiglio generale,

considerando quanto segue:

(1) La Decisione BCE/2014/6 (2) stabilisce le misure preparatorie che devono essere adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema ai fini della raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
(2) Successivamente all'adozione della Decisione BCE/2014/6 si sono fatti importanti progressi verso la realizzazione di un quadro a lungo temine per la raccolta di dati granulari sul credito sulla base di obblighi di segnalazione statistica armonizzati.
(3) In ragione del numero e della complessità degli obblighi di segnalazione statistica previsti, il calendario di attuazione stabilito nella Decisione BCE/2014/6 deve essere modificato per garantire al SEBC il tempo sufficiente a prepararsi in modo adeguato alla raccolta di dati granulari sul credito. Poiché un lasso di tempo significativo è destinato a trascorrere prima dell'inizio effettivo delle segnalazioni, il calendario di cui all'articolo 1 della Decisione BCE/2014/6 per completare la fase preparatoria dovrebbe essere sostituito da una scadenza idonea ad assicurare che la fase preparatoria termini quando avrà inizio la segnalazione nel quadro a lungo termina per la raccolta di dati granulari sul credito.
(4) Il calendario riveduto si applicherà anche alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro nei casi in cui tali BCN cooperano con le banche centrali dell'Eurosistema sulla base della Raccomandazione BCE/2014/7 (3).
(5) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione BCE/2014/6 il Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN nell'attuazione delle misure preparatorie. La relazione annuale dovrebbe includere le informazioni raccolte da parte del CST da tutte le BCN incluse quelle sui progressi realizzati dalle BCN che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. Tali relazioni separate di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della Decisine BCE/2014/6 non sono più ritenute necessarie.
(6) Pertanto, la Decisione BCE/2014/6 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/6 è modificata come segue:

1) nell'articolo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale quadro a lungo termine, entro l'inizio della prima trasmissione effettiva di dati granulari sul credito da parte delle BCN alla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*) comprende: a) banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema; e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprendente dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. (*) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;"
2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN, incluse le BCN cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.»;
3) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.»;
4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione dalle BCN alla BCE, alla fine del mese di marzo di ogni anno, dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al 30 giugno e al 31dicembre
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