Decision (EU) 2017/1493 of the European Central Bank of 3 August 2017 amending Decision ECB/2014/29 on the provision to the European Central Bank of supervisory data reported to the national competent authorities by the supervised entities pursuant to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 (ECB/2017/23)
Published date | 22 August 2017 |
Subject Matter | Freedom of establishment,European Central Bank (ECB) |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 216, 22 August 2017 |
22.8.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 216/23 |
DECISIONE (UE) 2017/1493 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 agosto 2017
che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (BCE/2017/23)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1) | La decisione BCE/2014/29 (3) stabilisce norme per la comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4). |
(2) | La Commissione europea ha adottato, in data 14 settembre 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (5), che stabilisce obblighi di segnalazione per gli enti che sono stati autorizzati ad usare metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio o dei requisiti di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo. Tali enti sono tenuti a segnalare i risultati dei calcoli effettuati secondo i loro metodi interni per le proprie esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento stabiliti dall'Autorità bancaria europea. |
(3) | La decisione BCE/2014/29 dovrebbe coprire le informazioni che i soggetti vigilati devono segnalare sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. |
(4) | Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/29 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue:
1. | il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) n. 2016/2070 della Commissione (BCE/2014/29) (2014/477/UE)»; |
2. | L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ambito d'applicazione Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento quadro sull'MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla comunicazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070 della Commissione (*1). (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).»;" |
3. | L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Date di invio 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i dati di cui all'articolo 1 loro segnalati dai soggetti vigilati alle date d'invio di seguito indicate:
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