Décision (UE) 2017/2080 de la Banque centrale européenne du 22 septembre 2017 modifiant la décision BCE/2010/9 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2017/29)

Published date14 November 2017
Subject MatterBanca centrale europea (BCE),disposizioni istituzionali,unione economica e monetaria,Banque centrale européenne (BCE),dispositions institutionnelles,union économique et monétaire,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 295, 14 novembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 295, 14 novembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 8, 12 de enero de 2017
L_2017295IT.01008601.xml
14.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/86

DECISIONE (UE) 2017/2080 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 settembre 2017

che modifica la Decisione BCE/2010/9 relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (BCE/2017/29)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) L'indirizzo BCE/2012/27 (1) istituisce un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)
(2) TARGET2 opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata Piattaforma unica condivisa gestita dalla Deutsche Bundesbank, dalla Banque de France e dalla Banca d'Italia. TARGET2 è strutturato giuridicamente come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale ciascuno dei quali costituisce un componente di TARGET2 gestito da una banca centrale dell'Eurosistema (BC). L'indirizzo BCE/2012/27 armonizza nella misura più ampia possibile le norme relative ai componenti di TARGET2.
(3) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2010/9 (2).
(4) I dati sulle singole operazioni di TARGET2 sono necessari al fine di effettuare le analisi attinenti alla vigilanza macroprudenziale, alla stabilità finanziaria, all'integrazione finanziaria, alle operazioni di mercato, alle funzioni di politica monetaria e al Meccanismo di vigilanza unico. I dati sono altresì necessari al fine di condividere i risultati aggregati di tali analisi. È pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione della decisione BCE/2010/9 per consentire l'accesso ai dati per le summenzionate finalità.
(5) Il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è responsabile delle attività operative nel campo delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema. Al MIB sono altresì affidate le iniziative e i progetti relativi alle nuove infrastrutture di mercato, inclusa la gestione funzionale e operativa di TARGET2 e TARGET2-Securities, in linea con il mandato conferito dal Consiglio direttivo. Il Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) è responsabile del coordinamento della sorveglianza sui sistemi di pagamento compresa la sorveglianza
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