Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

Published date25 May 2017
Subject Matterrecherche et développement technologique,télécommunications,investigación y desarrollo tecnológico,telecomunicaciones
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 138, 25 mai 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 25 de mayo de 2017
TESTO consolidato: 32017D0899 — IT — 25.05.2017

02017D0899 — IT — 25.05.2017 — 000.002


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►B ▼C1 DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ▼B (GU L 138 dell'25.5.2017, pag. 131)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 244, 22.9.2017, pag. 12 (2017/899)




▼B

▼C1

DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione



Articolo 1

1. Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell'articolo 5 della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'articolo 5.

2. Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle...

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