Decision (EU) 2020/187 of the European Central Bank of 3 February 2020 on the implementation of the third covered bond purchase programme (ECB/2020/8) (recast)

Published date01 January 2021
TESTO consolidato: 32020D0187 — IT — 01.01.2021

02020D0187 — IT — 01.01.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DECISIONE (UE) 2020/187 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 febbraio 2020 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (rifusione) (GU L 039 del 12.2.2020, pag. 6)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DECISIONE (UE) 2020/1688 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 settembre 2020 L 379 58 13.11.2020




▼B

DECISIONE (UE) 2020/187 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 febbraio 2020

sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8)

(rifusione)



Articolo 1

Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni garantite

L’Eurosistema istituisce con il presente atto il terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3), nell’ambito del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell’articolo 3. Nell’ambito del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate a titolo definitivo da parte delle banche centrali dell’Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo i criteri di idoneità della controparte contenuti nell’articolo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato del termine ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

2)

il termine «multi cédulas» ha il medesimo significato del termine «multi cédulas» come definito all’articolo 2, punto 62, dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 2 );

Articolo 3

Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite

1.
Le obbligazioni garantite sono idonee per l’acquisto definitivo nell’ambito del CBPP3 ove soddisfino i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60), soddisfino le condizioni per essere accettate come garanzia per uso proprio di cui all’articolo 138, paragrafo 3, lettera b) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), siano emesse da enti creditizi aventi sede legale nell’area dell’euro e rispettino i requisiti stabiliti al paragrafo 3.
2.
Le multi cédulas sono idonee per l’acquisto definitivo nell’ambito del CBPP3 a condizione che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della parte quarta dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), siano emesse da società veicolo aventi sede legale nell’area dell’euro e soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 3.
3.

Le obbligazioni garantite e le multi cédulas di cui ai paragrafi 1 e 2 sono idonee per gli acquisti definitivi nell’ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:

a)

si applichi una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell’ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema.

b)

Si rientri entro un limite pari al 70 % dell’emissione, per ogni singolo numero internazionale di identificazione dei titoli, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell’ambito del primo ( 3 ) e del secondo ( 4 ) programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito rispettivamente, «CBPP1» e «CBPP2») e del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell’Eurosistema.

c)

Le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell’area dell’euro.

▼M1

d)

le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono automaticamente escluse dagli acquisti nell’ambito del CBPP3 per la durata della relativa limitazione, sospensione o esclusione. In deroga al primo...

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