Decision (EU) 2020/187 of the European Central Bank of 3 February 2020 on the implementation of the third covered bond purchase programme (ECB/2020/8) (recast)
Published date | 01 January 2021 |
02020D0187 — IT — 01.01.2021 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | DECISIONE (UE) 2020/187 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 febbraio 2020 sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (rifusione) (GU L 039 del 12.2.2020, pag. 6) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | DECISIONE (UE) 2020/1688 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 settembre 2020 | L 379 | 58 | 13.11.2020 |
▼B
DECISIONE (UE) 2020/187 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 febbraio 2020
sull’attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8)
(rifusione)
Articolo 1
Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni garantite
L’Eurosistema istituisce con il presente atto il terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3), nell’ambito del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell’articolo 3. Nell’ambito del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate a titolo definitivo da parte delle banche centrali dell’Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo i criteri di idoneità della controparte contenuti nell’articolo 4.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato del termine ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
il termine «multi cédulas» ha il medesimo significato del termine «multi cédulas» come definito all’articolo 2, punto 62, dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 2 );
Articolo 3
Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite
Le obbligazioni garantite e le multi cédulas di cui ai paragrafi 1 e 2 sono idonee per gli acquisti definitivi nell’ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:
si applichi una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell’ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema.
Si rientri entro un limite pari al 70 % dell’emissione, per ogni singolo numero internazionale di identificazione dei titoli, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell’ambito del primo ( 3 ) e del secondo ( 4 ) programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito rispettivamente, «CBPP1» e «CBPP2») e del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell’Eurosistema.
Le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell’area dell’euro.
▼M1
le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono automaticamente escluse dagli acquisti nell’ambito del CBPP3 per la durata della relativa limitazione, sospensione o esclusione. In deroga al primo...
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