Decision No 1110/94/EC of the European Parliament and of the Council of 26 April 1994 concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research and technological development and demonstration

Published date18 May 1994
Subject MatterResearch and technological development,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 126, 18 May 1994
EUR-Lex - 31994D1110 - IT 31994D1110

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 18/05/1994 pag. 0001 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0055


DECISIONE N. 1110/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1994 relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 130 F del trattato assegna alla Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le attività di ricerca ritenute necessarie per l'attuazione di altre politiche comunitarie;

considerando che è necessario che la Comunità e gli Stati membri coordinino la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria in tale area;

considerando che conformemente all'articolo 130 F, paragrafo 3 e all'articolo 130 I, paragrafo 1 del trattato è adottato un programma quadro pluriennale che stabilisce l'insieme delle azioni della Comunità in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative (in appresso denominato RST);

considerando che con la decisione 90/221/Euratom, CEE (4) il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro 1990-1994, che è in corso di attuazione; che il 9 aprile 1992 la Commissione ha presentato una valutazione dello stato di avanzamento del terzo programma quadro; che con la decisione 93/167/Euratom, CEE il Consiglio ha assegnato un complemento finanziario a copertura degli ultimi due anni di attuazione del terzo programma quadro;

considerando che il 18 novembre 1992 la Commissione ha presentato un documento relativo al futuro del trattato CECA e delle sue attività finanziarie fino al 2002, data alla quale cessa la sua vigenza;

considerando che le azioni comunitarie di RST dovrebbero continuare ad essere concentrate sulla ricerca generica e preconcorrenziale di applicazione multisettoriale; che dovrebbe essere ricercata una maggiore sinergia tra queste azioni e quelle intraprese nel contesto di EUREKA;

considerando che il Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992 ha affermato che l'evoluzione delle spese per la ricerca e lo sviluppo deve essere coerente con lo sviluppo globale della spesa per le politiche interne di cui alla categoria 3 delle prospettive finanziarie, attestandosi tra la metà ed i due terzi della cifra globale;

considerando che le azioni comunitarie di RST devono tenere presenti considerazioni di carattere etico;

considerando che la Comunità sostiene soltanto le azioni di RST di elevata qualità;

considerando che l'attività comunitaria di RST, conformemente agli obiettivi stabiliti nel trattato, dovrebbe mirare alla promozione di una Comunità prospera basata sulla competitività industriale, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile; che è anche auspicabile che essa contribuisca a sostenere la crescita economica ed un alto livello di occupazione;

considerando che le piccole e medie imprese sono in grado di offrire un contributo significativo al processo innovativo e dovrebbero svolgere una funzione importante nell'attuazione delle azioni comunitarie di RST; che pertanto è opportuno riservare una particolare attenzione alle specifiche esigenze di tali imprese per facilitarne l'accesso all'informazione, incoraggiarne l'effettiva partecipazione ai programmi comunitari e potenziare la loro capacità di utilizzarne i risultati laddove ciò sia opportuno;

considerando che l'elaborazione e l'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie devono tener conto dell'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale; che il programma quadro della Comunità deve svolgere il proprio ruolo, insieme ad altri strumenti comunitari, nel contribuire al potenziamento delle capacità e del potenziale scientifici e tecnologici nell'intera Comunità;

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Comunità dovrebbe intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario;

considerando che, inoltre, gli sforzi comunitari di RST dovrebbero essere concentrati su attività attentamente selezionate in base a criteri ben definiti;

considerando che l'articolo 130 G del trattato definisce quattro azioni che devono essere svolte dalla Comunità per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo 130 F;

considerando che la prima azione, che riguarda l'attuazione di programmi di RST, dovrebbe essere la principale componente del programma quadro;

considerando che la seconda, la terza e la quarta azione riguardano rispettivamente la cooperazione internazionale, la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati della RST, l'incentivazione alla formazione ed alla mobilità dei ricercatori; che possono sussistere analoghe azioni in ognuno dei programmi specifici oggetto della prima azione nella misura adeguata e necessaria per la loro corretta attuazione;

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR) contribuisce all'attuazione del programma quadro, segnatamente in quei settori in cui dispone dell'adeguata competenza per offrire una perizia obiettiva ed indipendente a vantaggio delle politiche comunitarie; che il CCR competerà progressivamente per usufruire degli stanziamenti previsti attraverso l'azione indiretta e per attività di assistenza scientifica e tecnica idonee per un'impostazione competitiva;

considerando che le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nonché le norme applicabili alla divulgazione dei risultati sono fissate in una decisione del Consiglio separata, conformemente all'articolo 130 J del trattato;

considerando che, conformemente all'articolo 130 I, paragrafo 3 del trattato, l'attuazione del programma quadro avviene mediante programmi specifici; che il programma quadro può anche essere attuato con i mezzi previsti dagli articoli da 130 K a 130 N del trattato;

considerando la natura interdisciplinare delle azioni che devono essere intraprese in base al presente programma quadro richiede una stretta coordinazione tra i diversi programmi di ricerca interdisciplinare;

considerando che occorrerebbe intensificare ed estendere la valutazione e il controllo allo scopo di potenziare al massimo l'efficacia della politica di RST;

considerando che è opportuno verificare in modo regolare e sistematico lo stato di avanzamento del quarto programma quadro; che all'inizio di ogni anno, conformemente all'articolo 130 P del trattato, la Commissione fornisce al Parlamento europeo ed al Consiglio informazioni in merito all'attuazione del programma quadro; che è opportuno procedere ad una valutazione indipendente della gestione del programma e dei risultati delle azioni avviate, anteriormente alla presentazione della proposta del quinto programma quadro da parte della Commissione;

considerando altresì la necessità di una regolare valutazione delle tecnologie, che consenta di studiare gli eventuali rischi, problemi e vantaggi delle nuove tecnologie messe a punto nell'ambito del presente programma quadro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 I, paragrafo 1 del trattato, è necessario stabilire l'importo globale massimo, le modalità precise della partecipazione finanziaria della Comunità a detto programma, nonché le quote di partecipazione a ciascuna delle azioni previste;

considerando che, per garantire la coerenza tra le azioni comunitarie di RST e le azioni intraprese in virtù del trattato CEEA, la decisione relativa al programma quadro di azioni comunitarie nel settore della ricerca e della formazione nel settore dell'energia nucleare dovrebbe essere adottata contemporaneamente al presente programma quadro e per la stessa durata;

considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1994-1998 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, in appresso denominato «quarto programma quadro».

2. Il quarto programma quadro comprende tutte le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative. La definizione di azioni dimostrative figura nell'allegato III.

3. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al quarto programma quadro è di 11 046 milioni di ecu. Di questo, l'importo indicativo per il periodo 1994-1996 è di 5 472 milioni di ecu e l'importo indicativo per il periodo 1997-1998 è di 5 574 milioni di ecu. Entro il 30 giugno 1996, alla luce di una valutazione dello stato di attuazione del programma quadro, del suo contributo alla competitività dell'industria comunitaria a livello internazionale, del rapporto costi-benefici e dell'evoluzione delle prospettive finanziarie dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, secondo la procedura prevista all'articolo 130 I, paragrafi 1 e 2 del trattato, l'importo globale massimo...

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