Decision No 1348/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate (Text with EEA relevance)

Published date24 December 2008
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Consumer protection,Technical barriers,Approximation of laws,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 24 December 2008
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24.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/108

DECISIONE N. 1348/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) I rischi che presentano per la salute umana il 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME), il 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE), il diisocianato di metilendifenile (MDI) e il cicloesano sono stati valutati conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione dei rischi effettuata per tutte queste sostanze chimiche ha evidenziato la necessità di limitare i rischi per la salute umana. Tali conclusioni sono state confermate dal comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.
(2) La raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati (4), e la raccomandazione 2008/98/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, sulle misure per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina; cicloesano; diisocianato di metilendifenile; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (5), adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, hanno proposto una strategia di riduzione dei rischi rispettivamente per le sostanze DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano, raccomandando che le misure di restrizione ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (6), siano applicate ai preparati contenenti tali sostanze immessi sul mercato per la vendita al pubblico.
(3) Allo scopo di proteggere i consumatori è pertanto necessario porre restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso dei preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI o cicloesano per alcune applicazioni specifiche.
(4) Il DEGME è molto raramente utilizzato nei prodotti destinati ai consumatori come componente delle vernici, degli svernicianti, dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti. La valutazione dei rischi sopra citata ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione cutanea alle vernici e agli svernicianti contenenti DEGME. Il DEGME utilizzato come componente delle vernici e degli svernicianti non dovrebbe pertanto essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. L’uso del DEGME come componente dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGME utilizzato come componente di tali prodotti dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. A fini di sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilito un valore limite dello 0,1 % in massa di DEGME in tali preparati.
(5) Il DEGBE è utilizzato come componente delle vernici e dei detersivi. La valutazione dei rischi sopra citata per il DEGBE ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici. Un limite derivato di concentrazione sicuro del 3 % per il DEGBE nelle vernici a spruzzo dovrebbe essere previsto onde prevenire i rischi di esposizione per inalazione per i consumatori. L’uso del DEGBE come componente dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGBE utilizzato come componente di tali detersivi dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa. I generatori di aerosol dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (7).
(6) Per le vernici diverse da quelle a spruzzo dovrebbe essere prevista l’avvertenza di non utilizzare tali vernici in dispositivi di verniciatura a spruzzo quando contengano DEGBE in una concentrazione pari o superiore al 3 % in massa.
(7) Al fine di garantire un adeguato smaltimento delle scorte delle vernici a spruzzo e dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol che non soddisfano i limiti di concentrazione per il DEGBE, dovrebbero essere fissate date diverse per l’applicazione della restrizione riguardo alla prima immissione sul mercato e alla vendita finale per il DEGBE contenuto in vernici a spruzzo e in detersivi a spruzzo in generatori di aerosol.
(8) La valutazione dei rischi per l’MDI ha dimostrato che è necessario limitare i rischi in sede di applicazione da parte dei consumatori dei preparati contenenti MDI, a causa dei timori in merito all’esposizione cutanea e per inalazione. Onde prevenire e limitare tali rischi, l’immissione sul mercato finalizzata alla vendita al pubblico di preparati contenenti MDI dovrebbe essere consentita soltanto a determinate condizioni, quali la fornitura obbligatoria di idonei guanti protettivi e l’apposizione di ulteriori istruzioni sulla confezione. Tali guanti dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (8). Poiché la fornitura di dispositivi di protezione e la stampa di pertinenti istruzioni richiederà specifici sforzi da parte dei produttori, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio più lungo.
(9) La valutazione dei rischi per il cicloesano è stata incentrata sull’esposizione dei consumatori all’atto dell’utilizzo di preparati contenenti cicloesano per la posa di moquette e ha concluso che si rendeva necessaria l’introduzione di misure restrittive onde limitare il rischio per i consumatori nel corso di tali applicazioni. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano dovrebbero pertanto essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni più piccole. Le istruzioni armonizzate fornite con il prodotto dovrebbero avvertire i consumatori in relazione all’utilizzo in condizioni di scarsa ventilazione o per la posa di moquette.
(10) Il nitrato di ammonio, largamente utilizzato in tutta la Comunità come concime, può agire da agente ossidante. In particolare possiede la particolarità di esplodere se miscelato con talune altre sostanze. I concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero pertanto soddisfare determinate prescrizioni in sede di immissione sul mercato affinché ne sia garantita la sicurezza contro i rischi di detonazione accidentale.
(11) Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (9) fissa prescrizioni
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