Decision No 293/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women

Published date09 February 2000
Subject MatterHuman rights,public health,Social provisions,Human rights,Public health,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 34, 09 February 2000
EUR-Lex - 32000D0293 - IT 32000D0293

Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/2000 pag. 0001 - 0005


DECISIONE N. 293/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave alla salute fisica e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità da rappresentare un grande flagello sanitario.

(2) È importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

(3) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità; a norma dell'articolo 3, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità deve comportare un contributo alla realizzazione di un livello elevato di protezione della salute.

(4) Questi principi sono riconosciuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nella convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, nella dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, nella dichiarazione e nella piattaforma d'azione adottate nel 1995 dalla IV Conferenza mondiale sulle donne a Pechino, nella dichiarazione e nel piano d'azione contro il commercio sessuale e lo sfruttamento dei minori, adottati nel 1996 alla conferenza di Stoccolma, e nella dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani emanata dalla Conferenza mondiale dei Ministri della gioventù.

(5) L'Unione europea ha agito nell'ambito della giustizia e degli affari interni, in particolare mediante l'azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(5); i risvolti penalistici della violenza sono di competenza degli Stati membri.

(6) Nelle risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(6), del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze(7), del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea(8), del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'UE per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(9) e del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale(10) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare e ad applicare programmi d'azione per combattere tale violenza.

(7) Nella comunicazione del 24 novembre 1993 su un quadro d'azione nel campo della sanità pubblica la Commissione ha individuato, fra l'altro, la prevenzione delle lesioni personali come importante area d'azione nel campo della sanità pubblica; in questo ambito, l'8 febbraio 1999 è stata adottata la decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali(11).

(8) Favorendo l'acquisizione di conoscenze più approfondite e una più ampia diffusione delle informazioni sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sviluppando iniziative complementari ai programmi ed azioni già esistenti a livello comunitario, pur evitando duplicati superflui, il programma...

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