Decision No 3052/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1995 establishing a procedure for the exchange of information on national measures derogating from the principle of the free movement of goods within the Community

Published date30 December 1995
Subject MatterFree movement of goods,Internal market - Principles,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995D3052 - IT 31995D3052

Decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0005


DECISIONE N. 3052/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1995

che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che la Commissione ha effettuato l'inventario, previsto dall'articolo 100 B del trattato, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 100 A del trattato e che non hanno costituito oggetto di armonizzazione ai sensi di tale articolo;

considerando che, dall'inventario effettuato, risulta che la maggior parte degli ostacoli agli scambi di prodotti menzionati dagli Stati membri è trattata nel quadro delle misure adottate a norma dell'articolo 100 A, ovvero dei procedimenti avviati sulla base dell'articolo 169 del trattato per inadempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 30;

considerando che la trasparenza delle misure nazionali di divieto dei prodotti può facilitare il trattamento rapido e al livello adeguato dei problemi che possono compromettere la libera circolazione delle merci, in particolare attraverso il ravvicinamento in tempo utile di tali misure o la loro modifica a norma dell'articolo 30 del trattato;

considerando che, per facilitare tale trasparenza, occorre istituire una procedura di informazione reciproca semplice e pragmatica, fra gli Stati membri tra loro e con la Commissione, per garantire le condizioni di una soluzione soddisfacente per gli operatori economici ed i consumatori dei problemi che possano sorgere nel quadro del funzionamento del mercato interno;

considerando che tale procedura è intesa essenzialmente a conoscere meglio l'attuazione della libera circolazione delle merci nei settori non armonizzati e ad individuare i problemi incontrati allo scopo di apportarvi soluzioni adeguate;

considerando che tale procedura deve applicarsi unicamente nei casi nei quali uno Stato membro si opponga, per non conformità con la propria normativa nazionale, alla libera circolazione o all'immissione in commercio di prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro;

considerando che occorre contemplare solo le misure che ostacolano un certo modello o tipo di merci, escludendo così dall'ambito di applicazione della presente decisione le misure riguardanti beni d'occasione che il tempo o l'uso hanno reso inidonei all'immissione o al mantenimento in commercio;

considerando che occorre inoltre escludere le misure riguardanti unicamente la tutela della moralità pubblica o dell'ordine pubblico;

considerando che altri Stati membri e la Commissione devono avere la possibilità di reagire alle misure notificate nel quadro della presente decisione;

considerando inoltre che detta...

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