Decision No 521/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 extending certain programmes of Community action in the field of public health adopted by Decisions No 645/96/EC, No 646/96/EC, No 647/96/EC, No 102/97/EC, No 1400/97/EC and No 1296/1999/EC and amending those Decisions

Published date17 March 2001
Subject Matterpublic health,Public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 79, 17 March 2001
EUR-Lex - 32001D0521 - IT

Decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 17/03/2001 pag. 0001 - 0007


Decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 febbraio 2001

che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica vengono a scadenza entro breve termine.

(2) I seguenti programmi e piani d'azione comunitari scadono alla fine del 2000:

- il programma concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, adottato con la decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

- il piano d'azione contro il cancro, adottato con la decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5),

- il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, adottato con la decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6),

- il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza, adottato con la decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(3) I seguenti programmi scadono alla fine del 2001:

- il programma in materia di monitoraggio sanitario, adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8),

- il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento, adottato con la decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9).

(4) Il Consiglio, nella risoluzione dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica(10), ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica vista l'imminente scadenza degli attuali programmi.

(5) La Commissione, nella sua comunicazione del 15 aprile 1998 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea ha segnalato che gli attuali programmi in materia di sanità pubblica giungeranno a scadenza dalla fine del 2000 in poi e ha sottolineato la necessità di evitare un vuoto nella politica comunitaria in un settore tanto importante. Il dibattito suscitato da tale comunicazione ha trovato le istituzioni comunitarie concordi nel ritenere opportuna l'elaborazione di una nuova strategia in campo sanitario con un programma d'azione globale.

(6) Mentre vengono esaminate la nuova strategia e le proposte per un nuovo programma generale nel campo della sanità pubblica, gli attuali programmi in questo settore dovrebbero essere prorogati fino alla fine del 2002, per evitare interruzioni dell'azione comunitaria prevista da detti programmi.

(7) Per i programmi che scadono il 31 dicembre 2000 è opportuno prorogare su base annua per due anni successivi, rispettivamente per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 e per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, nonché una ripartizione annuale della dotazione finanziaria per la loro esecuzione.

(8) Affinché il passaggio dalle azioni comunitarie dei programmi esistenti al programma globale in materia di sanità pubblica, che è in fase di adozione, avvenga senza difficoltà ed in modo efficace, è opportuno che la presente decisione di proroga garantisca, al momento di fissare la dotazione finanziaria relativa al periodo di proroga, una ripartizione equilibrata del sostegno finanziario fra i diversi programmi d'azione.

(9) La presente decisione dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore di una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica.

(10) L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) consente un potenziamento della cooperazione nel campo della sanità pubblica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio aderenti allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dall'altro. Occorre adottare disposizioni che consentano la partecipazione a questi programmi dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, e inoltre di Cipro, mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese, nonché di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari in forza delle disposizioni del trattato.

(11) Nel prorogare i programmi si dovrebbe tenere conto della comunicazione della Commissione, del 15 giugno 2000, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità, delle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 1998(11) relative al futuro quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, della risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica(12), della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 1999(13), del parere del Comitato economico e sociale del 9 settembre 1998(14) e del parere del Comitato delle regioni del 19 novembre 1998(15). Si dovrebbe inoltre tener conto della relazione intermedia della Commissione del 14 ottobre 1999 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione dei programmi d'azione comunitari per la prevenzione del cancro, dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, nonché in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica e della relazione interlocutoria della Commissione del 22 marzo 2000 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del programma d'azione comunitaria concernente la promozione della salute, l'istruzione, l'informazione e la formazione.

(12) La presente decisione...

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