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| 27.5.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 157/23 |
DECISIONE N. 565/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
| (1) | Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011, la Croazia, che ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, è tenuta da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
| (2) | A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, le disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti le condizioni e i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l'equipollenza tra i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga durata e i visti per soggiorni di breve durata si applicano alla Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine. Nondimeno, per la Croazia tali disposizioni sono vincolanti dalla data di adesione. |
| (3) | La Croazia è quindi tenuta a rilasciare visti nazionali di ingresso o transito nel suo territorio ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania, che non lo attuano ancora integralmente. |
| (4) | I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e di documenti rilasciati dalla Bulgaria, da Cipro e dalla Romania non costituiscono un rischio per la Croazia, poiché sono stati sottoposti da tali Stati membri a tutti i controlli necessari. Al fine di evitare di imporre alla Croazia altri oneri amministrativi ingiustificati, si dovrebbero adottare norme comuni per autorizzare tale paese a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati da tali Stati membri come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle sue frontiere esterne. |
| (5) | È opportuno abrogare le norme comuni introdotte dalla decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua il regime comune istituito dalla decisione n. 895/2006/CE e la Bulgaria e la Romania, che attuano dal 18 luglio 2008 il regime comune istituito dalla decisione n. 582/2008/CE, è opportuno adottare norme comuni per autorizzare la Bulgaria, Cipro e la Romania, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e i documenti simili rilasciati dalla Croazia come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle loro frontiere esterne. La presente decisione fa salvo l'obiettivo perseguito dalla Bulgaria e dalla Romania di divenire quanto prima Stati membri Schengen. |
| (6) | Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo transitorio, fino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data. |
| (7) | La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'atto di adesione del 2003, nell'atto di adesione del 2005 o nell'atto di adesione del 2011. |
| (8) | Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi di soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai visti con validità territoriale limitata ad un richiedente che è in possesso di un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, ai sensi del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («codice dei visti») e dai paesi associati all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorni di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania. Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato al periodo di validità dello stesso. |
| (9) | Le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri ha una durata di non più di 90 giorni in un periodo di 180 giorni, come stabilito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, nella misura in cui la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
| (10) | Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati da altri Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
| (11) | Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8). |
| (12) | Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10). |
| (13) | Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12). |
| (14) | A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
| (15) | La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (13); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
| (16) | La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non |
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