Decision No 1359/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances Text with EEA relevance

Published date19 December 2013
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 19 December 2013
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19.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/1

DECISIONE N. 1359/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non specifica le modalità di distribuzione nel periodo di scambio dei volumi delle quote di emissioni di gas a effetto serra destinate a essere messe all'asta.
(2) Ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità del mercato, è opportuno chiarire che, per garantire il corretto funzionamento del mercato, in circostanze eccezionali, la Commissione dispone della facoltà di adeguare il calendario delle aste stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/87/CE sono aggiunte le frasi seguenti:

«Qualora una valutazione indichi, per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1o gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

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