Decision No 1482/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing a Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal market (Fiscalis 2013) and repealing Decision No 2235/2002/EC

Published date15 December 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 15 December 2007
L_2007330IT.01000101.xml
15.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/1

DECISIONE N. 1482/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d’azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) (3) (in prosieguo «il programma 2002»), e la decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (4) (in prosieguo «il programma 2007»), hanno contribuito in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del trattato. È pertanto opportuno continuare le attività avviate con tali programmi. Il programma adottato con la presente decisione (in prosieguo «il programma») dovrebbe essere istituito per un periodo di sei anni per allineare la sua durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).
(2) Ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno è essenziale un’attuazione efficace, uniforme ed efficiente della normativa comunitaria, in particolare per la protezione degli interessi finanziari nazionali, mediante la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, evitando distorsioni della concorrenza e riducendo gli oneri per le amministrazioni e i contribuenti. Realizzare un’attuazione efficace, uniforme ed efficiente della normativa comunitaria rientra tra le competenze della Comunità, che agisce in collaborazione con gli Stati membri. Una cooperazione efficiente ed efficace tra gli Stati membri attuali e i potenziali futuri Stati membri e tra gli stessi e la Commissione è un elemento chiave ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione e della lotta antifrode. Il programma dovrebbe inoltre aiutare ad identificare le disposizioni legislative e le prassi amministrative che possono essere di ostacolo alla cooperazione e i possibili rimedi a tali ostacoli.
(3) Per sostenere il processo di adesione dei paesi candidati dovrebbero essere messi a disposizione strumenti pratici che consentano alle amministrazioni fiscali di tali paesi di assolvere, fin dalla data della loro adesione, tutti i compiti imposti dalla legislazione comunitaria. Pertanto il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati. Nei confronti dei potenziali paesi candidati dovrebbe essere adottato un approccio simile.
(4) I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati dal programma 2007 sono indispensabili per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità e dovrebbero quindi continuare ad essere finanziati. Inoltre, dovrebbe essere possibile comprendere nel programma ulteriori sistemi di scambio di informazioni relativi alla fiscalità, come il sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (6), e ogni altro sistema necessario ai fini della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (7).
(5) L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi 2002 e 2007 dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali quali visite di lavoro, seminari, gruppi di progetto e controlli multilaterali contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali programmi. Dette attività dovrebbero quindi proseguire. Dovrebbe rimanere aperta la possibilità di sviluppare nuovi tipi di attività per soddisfare le eventuali esigenze in modo ancora più efficace.
(6) L’esperienza acquisita con i programmi 2002 e 2007 dimostra che l’elaborazione e l’attuazione coordinate di un programma comune di formazione contribuiscono in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi di tali programmi, in particolare al raggiungimento di un livello elevato di comprensione del diritto comunitario. Le possibilità offerte dall’apprendimento informatizzato dovrebbero essere esplorate a fondo nel presente contesto.
(7) I funzionari operanti nel settore dell’imposizione necessitano di un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare tra loro e partecipare al programma. Dovrebbe spettare ai paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.
(8) È opportuno prevedere la possibilità di organizzare determinate attività con la partecipazione di esperti, ad esempio funzionari, di paesi terzi o rappresentanti di organismi internazionali.
(9) La valutazione intermedia del programma 2007 ha confermato che le informazioni derivanti dalle attività del programma dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i paesi partecipanti e della Commissione.
(10) Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento degli obiettivi del programma incomba ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per coordinare le attività svolte in conformità del programma nonché per fornire l’infrastruttura e l’impulso necessario.
(11) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(12) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
(13) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Programma Fiscalis 2013

1. È istituito un programma d’azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2013) (in prosieguo: «il programma») per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2. Il programma comprende le seguenti attività:

a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;
b) controlli multilaterali, quali definiti all’articolo 2, punto 4;
c) seminari e gruppi di progetto;
d) visite di lavoro;
e) attività di formazione;
f) altre attività analoghe necessarie per conseguire gli obiettivi del programma.

La partecipazione alle attività di cui alle lettere da b) a f) è volontaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1) «imposizione», l’applicazione delle seguenti imposte nei paesi partecipanti, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1:
a) imposta sul valore aggiunto;
b) accise su alcole e tabacchi lavorati nonché imposte su prodotti energetici ed elettricità previste rispettivamente dalle direttive 92/83/CEE (9),95/59/CE (10) e 2003/96/CE (11);
c) imposte sul reddito e sul patrimonio come descritte all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE (12);
d) imposte sui premi assicurativi come definite all’articolo 3 della direttiva 76/308/CEE (13);
(2) «amministrazione», le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività ad essa collegate;
(3) «funzionario», un membro di un’amministrazione;
(4) «controllo multilaterale», il controllo coordinato dell’obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, compreso almeno uno Stato membro.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di:

a) paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nel pertinente accordo quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione;
b)
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT