Decision No 878/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 2007 amending and extending Decision No 804/2004/EC establishing a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule II programme)

Published date25 July 2007
Subject MatterCooperation,Financial provisions,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 193, 25 July 2007
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25.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193/18

DECISIONE N. 878/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare questo obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello comunitario.
(2) Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.
(3) Il sostegno dato a tali iniziative mediante la concessione di sovvenzioni ha permesso, in passato, di rafforzare l'azione della Comunità e degli Stati membri nella lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari comunitari e di realizzare gli obiettivi previsti nel programma Hercule per il periodo 2004-2006.
(4) Ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'attuazione del programma Hercule e sull'opportunità del suo proseguimento. Nelle conclusioni della relazione si sottolinea che gli obiettivi fissati dal programma Hercule sono stati conseguiti. La relazione raccomanda altresì che il programma sia prorogato per il periodo 2007-2013.
(5) Al fine di consolidare l'azione della Comunità e degli Stati membri nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, compresa in particolare la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, il nuovo programma dovrebbe riunire tutte le spese operative relative alle azioni generali di lotta antifrode della Commissione (OLAF) in un unico atto di base.
(6) La concessione di sovvenzioni a favore di azioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici per la promozione e l'attuazione del programma devono avvenire in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e alle relative modalità di applicazione. Si ritiene opportuno escludere le sovvenzioni di funzionamento, poiché non sono state utilizzate in passato per il sostegno di iniziative.
(7) I paesi in via d'adesione e i paesi candidati dovrebbero poter partecipare al programma Hercule II secondo un memorandum d'intesa da stabilire conformemente ai rispettivi accordi quadro.
(8) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5),

DECIDONO:

Articolo 1

Modifiche

La decisione n. 804/2004/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Obiettivi del programma 1. La presente decisione stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato “programma Hercule II” (in seguito denominato “il programma”). 2. Il programma promuove azioni secondo i criteri generali che figurano nella presente decisione. Esso si concentra in particolare sui seguenti obiettivi:
a) potenziare la cooperazione transnazionale e pluridisciplinare tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l'OLAF;
b) costruire reti negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati — conformemente ad un memorandum d'intesa — che agevolino lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nel rispetto allo stesso tempo delle specifiche tradizioni di ciascuno Stato membro;
c) fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali, ponendo l'accento sul sostegno alle autorità doganali;
d) realizzare un equilibrio geografico senza compromettere l'efficacia operativa, inserendo, se possibile, tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i paesi candidati — conformemente ad un memorandum d'intesa — nelle attività finanziate a titolo del programma;
e) moltiplicare e intensificare le misure nei settori individuati come più sensibili, in particolare nel settore del contrabbando e della contraffazione di sigarette.»;
2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 bis Azioni Il programma è attuato attraverso le seguenti azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette:
a) assistenza tecnica alle autorità nazionali attraverso:
i) fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l'OLAF;
ii) sostegno alle operazioni congiunte;
iii) promozione degli scambi di personale;
b) formazione, seminari e conferenze miranti a:
i) promuovere una migliore comprensione dei meccanismi comunitari e nazionali;
ii) realizzare scambi di esperienze tra le autorità degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati;
iii) coordinare le attività degli Stati membri, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi terzi;
iv) divulgare le conoscenze, in particolare operative;
v) appoggiare attività di ricerca di alto profilo, compresi gli studi;
vi) migliorare la cooperazione tra gli esperti sul campo e i teorici;
vii) sensibilizzare i giudici, i magistrati e gli altri giuristi alla tutela degli interessi finanziari della Comunità;
c) sostegno attraverso:
i) lo
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