Decision No 994/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements between Member States and third countries in the field of energy Text with EEA relevance

Coming into Force16 November 2012
End of Effective Date01 May 2017
Celex Number32012D0994
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2012/994/oj
Published date27 October 2012
Date25 October 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 27 October 2012
L_2012299IT.01001301.xml
27.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/13

DECISIONE N. 994/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a informare la Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di tutti i loro accordi bilaterali, nuovi e vigenti, con i paesi terzi nel settore dell’energia. È opportuno che la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati membri in una forma appropriata, tenendo conto dell’esigenza di tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
(2) L’articolo 4 del trattato sull’Unione europea (TUE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità fra il diritto dell’Unione e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri e paesi terzi.
(3) L’adeguato funzionamento del mercato interno dell’energia comporta che l’energia importata nell’Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell’energia. Un mercato interno dell’energia che non funzioni correttamente pone l’Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l’industria europei. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all’Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell’Unione e assicurino in maniera efficace l’approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al fine di conseguire sia una più stretta cooperazione all’interno dell’Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia sia gli obiettivi della politica a lungo termine dell’Unione relativi all’energia, al clima e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
(4) È pertanto opportuno istituire un nuovo meccanismo di scambio di informazioni che riguardi soltanto gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare inizialmente se un accordo intergovernativo, o un altro testo al quale un accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento, abbia ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione; in caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente meccanismo di scambio delle informazioni. È opportuno che il meccanismo di scambio di informazioni comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità mediante infrastrutture fisse o che hanno ripercussioni sulla quantità di energia importata nell’Unione.
(5) È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell’Unione. Tuttavia, tale esenzione non dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo e sull’uso delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas e che devono essere comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (3). Tali accordi dovrebbero essere notificati conformemente alle regole stabilite nella presente decisione. Al fine di evitare duplicazioni, una notifica presentata ai sensi della presente decisione dovrebbe essere considerata conforme all’obbligo stabilito all’articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.
(6) Gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente decisione.
(7) La presente decisione non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali. Tuttavia, non impedisce agli Stati membri di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi. Inoltre, poiché è possibile che gli accordi commerciali contengano disposizioni regolamentari, gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell’Unione.
(8) È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell’articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e tutti i nuovi accordi intergovernativi.
(9) Una maggiore trasparenza riguardo ad accordi intergovernativi futuri da negoziare o in corso di negoziato tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia potrebbe contribuire alla coerenza dell’approccio degli Stati membri verso tali accordi, nonché alla conformità con il diritto dell’Unione e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di informare la Commissione in merito ai negoziati su nuovi accordi intergovernativi o a modifiche degli accordi intergovernativi vigenti. Ove gli Stati membri si avvalgano di tale possibilità, la Commissione dovrebbe essere informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice su sua richiesta, previa approvazione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT