95/1/EC, Euratom, ECSC: Decision of the Council of the European Union of 1 January 1995 adjusting the instruments concerning the accession of new Member States to the European Union

Published date01 January 1995
Subject MatterAccession,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 1, 1 January 1995
EUR-Lex - 31995D0001 - IT

95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1ºgennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 01/01/1995 pag. 0001 - 0219


DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

del 1° gennaio 1995

recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

(95/1/CE, Euratom, CECA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, e in particolare l'articolo 2;

considerando che il Regno di Norvegia non ha depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e non è quindi divenuto membro dell'Unione europea il 1° gennaio 1995;

considerando che, di conseguenza, è indispensabile adattare talune disposizioni contenute nell'articolo 2 di cui sopra;

considerando inoltre che occorre adattare o dichiarare caduche le disposizioni dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati che si riferiscono nominalmente alla Norvegia,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Il presente trattato, redatto in un unico esemplare, in danese, in francese, in finlandese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in norvegese, in olandese, in portoghese, in spagnolo, in svedese e in tedesco, i testi danese, francese, finlandese, greco, inglese, irlandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.».

Articolo 2

Il titolo dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea è sostituito dal titolo seguente:

«Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea».

Detto atto è in appresso denominato anche «Atto di adesione».

Articolo 3

Le seguenti disposizioni dell'Atto di adesione cadono:

Parte quarta, titolo II, articoli da 32 a 68, articolo 146 e allegati III, IV, V, VII.

Articolo 4

Il testo del quinto trattino dell'articolo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«- per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 6

Il testo dell'articolo 13 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Il testo dell'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione:

- della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

- o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti."»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 14 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dodici quindicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."»

Articolo 8

Il testo dell'articolo 15 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- 62 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

- 62 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri, negli altri casi."

2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 10 membri."

3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri."

4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:

"In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno...

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