L_2015269IT.01009301.xml
| 15.10.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 269/93 |
DECISIONE (UE) 2015/1827 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2015
relativa all'aiuto di Stato SA 28876 (2012/C) (ex CP 202/09) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited
[notificata con il numero C(2015) 66]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) e viste le osservazioni trasmesse dalla Grecia e da Piraeus Container Terminal SA,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
| (1) | Con lettera del 30 aprile 2009 il prefetto del Pireo ha presentato alla Commissione europea una denuncia relativa a presunti aiuti di Stato illegalmente accordati dallo Stato greco al nuovo concessionario di una parte del porto del Pireo, la società Piraeus Container Terminal SA («PCT»), una controllata appositamente costituita di Cosco Pacific Limited («Cosco»). I presunti aiuti sarebbero stati concessi sotto forma di esenzioni fiscali e con l'inserimento di disposizioni contrattuali favorevoli nel contratto di concessione sottoscritto al termine della gara di appalto. |
| (2) | Il 7 maggio 2009 la Federazione dei lavoratori portuali greci ha inviato una lettera (2) per informare la Commissione dei presunti vantaggi fiscali che lo Stato greco aveva accordato a PCT. Con lettera del 31 agosto 2009 la Federazione dei lavoratori portuali greci ha confermato che la sua prima lettera avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una denuncia, aggiungendo che gli aiuti sarebbero stati concessi non soltanto sotto forma di vantaggi fiscali bensì anche attraverso l'inserimento di disposizioni contrattuali favorevoli nel contratto di concessione. |
| (3) | Con lettera del 23 settembre 2009 (3), il Consiglio internazionale dei lavoratori portuali ha presentato una denuncia contenente una descrizione dettagliata delle misure che asseritamente costituivano aiuti di Stato. |
| (4) | Con lettera del 14 ottobre 2009 la Commissione ha chiesto alla Grecia informazioni su tali presunte misure di aiuto di Stato. Con lettera del 12 novembre 2009 le autorità greche hanno chiesto una proroga del termine ultimo fissato per la risposta, che la Commissione ha concesso con lettera del 18 novembre 2009. Il 3 febbraio 2010 la Commissione ha inviato un sollecito e il 23 febbraio 2010 le autorità greche hanno risposto alla richiesta di informazioni. |
| (5) | Il 5 maggio 2010 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti delle autorità greche per ottenere ulteriori chiarimenti. |
| (6) | Con lettera del 27 ottobre 2010 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità greche, le quali, con lettera del 18 novembre 2011, hanno chiesto una proroga del termine per la risposta, che la Commissione ha concesso con lettera del 2 dicembre 2011. Le autorità greche hanno presentato la loro risposta in data 8 febbraio 2011. |
| (7) | Con lettera dell'11 luglio 2012 (4) la Commissione ha informato la Grecia in merito alla sua decisione secondo cui le differenze rilevate tra il contratto di concessione e il bando di gara, oltre che la misura fiscale riguardante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società di capitali per i beni, le opere e i servizi acquistati da PCT fuori dalla Grecia, non costituivano un aiuto di Stato. La Commissione ha inoltre deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per esaminare tutte le altre presunte misure di aiuto di Stato. |
| (8) | La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 ottobre 2012 (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in relazione alle suddette misure. |
| (9) | La Commissione ha ricevuto osservazioni dal beneficiario in data 5 novembre 2012. Il 14 gennaio 2013 le osservazioni sono state trasmesse alla Grecia, che ha avuto quindi l'opportunità di rispondere. Le sue osservazioni e ulteriori informazioni sono state inviate con lettere del 2 novembre 2012, del 27 marzo 2013 e del 10 luglio 2013. Il 13 settembre 2013 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità greche accompagnate dal beneficiario. Il 23 ottobre 2013 le autorità greche hanno trasmesso informazioni supplementari. La Commissione ha inviato un sollecito con riferimento a informazioni che il 17 gennaio 2014 risultavano ancora mancanti. Le autorità greche hanno risposto il 4 febbraio 2014 e il 10 febbraio 2014 si è tenuta un'altra riunione. Il 10 marzo 2014, in seguito a tale incontro, le autorità greche hanno fatto pervenire ulteriori informazioni e il 12 marzo 2014 è stata organizzata una nuova riunione, successivamente alla quale le autorità greche hanno trasmesso informazioni supplementari in data 31 marzo 2014, 16 aprile 2014 e 28 aprile 2014. Il 19 maggio 2014 e l'8 dicembre 2014 si sono tenuti altri incontri con le autorità greche e il beneficiario. |
2. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E PRESUNTI AIUTI
2.1. Il porto del Pireo
| (10) | Il porto del Pireo è diviso in due aree: il porto commerciale e quello passeggeri. Il porto commerciale ha 3 terminal: il terminal container, il terminal cargo e il terminal automobili. |
| (11) | Il terminal container possiede due moli. L'ente che gestisce il porto, Piraeus Port Authority («PPA»), ha deciso di espandere l'infrastruttura del terminal container ampliando il molo I, ammodernando le attrezzature del molo II e costruendo un molo III. |
2.2. La Piraeus Port Authority SA
| (12) | La società Piraeus Port Authority SA è stata costituita con legge n. 2688/1999 convertendo un ente di diritto pubblico, l'Autorità portuale del Pireo (Piraeus Port Authority) istituita nel 1930, in una società di servizio pubblico. |
| (13) | Il 13 febbraio 2002 lo Stato greco e PPA hanno sottoscritto un contratto di concessione della durata di 40 anni, che è stato ratificato con legge n. 3654/2008. In base a tale accordo, PPA gode del diritto esclusivo d'uso e di sfruttamento del terreno, degli edifici e dell'infrastruttura della zona portuale del porto del Pireo (6). In particolare, il contratto di concessione conferisce a PPA il diritto di subappaltare a terzi, dietro compenso, le attività di una parte del porto (7). |
2.3. Il contratto di concessione sottoscritto tra PPA e PCT e il progetto d'investimento
| (14) | Allo scopo di cedere le attività dei moli II e III, PPA ha lanciato una gara pubblica europea (8) per servizi di gestione portuale. Nell'ambito di questa gara PPA ha ricevuto due offerte, una da Cosco e una da un raggruppamento d'imprese costituito da Hutchinson Port Holdings L.T.D., Hutchinson Ports Investments S.A.R.L., Alapis Joint Stock Company SA e Lyd SA. |
| (15) | Il bando di gara contemplava la possibilità di presentare ricorso; tuttavia, i candidati non hanno proposto ricorso alle autorità giudiziarie in relazione alla procedura di gara o all'esito della stessa. Inoltre, la Corte dei conti greca ha verificato e approvato la procedura e la bozza del contratto. |
| (16) | Nel novembre 2008 PPA ha sottoscritto con PCT un contratto di concessione mediante il quale PPA concedeva a PCT lo sfruttamento e l'uso esclusivo del cosiddetto «Nuovo Terminal Container (NCT)», costituito dall'esistente molo II, per il quale era previsto un intervento di ammodernamento, dal nuovo molo III, di cui era pianificata la costruzione, e dall'area a questo adiacente, oltre che l'uso dell'adiacente zona marittima per le manovre di ormeggio, che permette l'ormeggio e l'utilizzo sicuro delle imbarcazioni. |
| (17) | Conformemente al contratto di concessione, PCT è tenuta ad ammodernare l'esistente molo II, costruire il nuovo molo III e fornire l'intera gamma dei servizi portuali correlati all'attività del terminal container. Inoltre, il concessionario ha l'obbligo di finanziare interamente, a spese proprie, tutti gli interventi di ammodernamento del molo II, unitamente alla costruzione e al funzionamento del molo III. Pertanto, né la gara d'appalto né il contratto di concessione prevedevano che il concessionario dovesse ricevere denaro pubblico per i suoi investimenti. |
| (18) | Il contratto prevede inoltre che il concessionario si assuma tutti i rischi (commerciali) con riferimento agli interventi di ammodernamento e costruzione delle necessarie infrastrutture e definisce una serie di obblighi allo scopo di garantire una determinata capacità del Nuovo Terminal Container. |
| (19) | Il contratto di concessione sottoscritto tra PPA e PCT è stato ratificato con legge n. 3755/2009 («la legge»). L'articolo 1 della legge incorpora il contratto di concessione così come sottoscritto, mentre l'articolo 2 definisce specifiche esenzioni fiscali per PCT e l'articolo 3 offre la possibilità che gli investimenti sostenuti da PCT in relazione al contratto di concessione beneficino di uno specifico regime di protezione degli investimenti esteri, previsto dal decreto legislativo n. 2687/1953. |
3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE
| (20) | Nella sua decisione dell'11 luglio 2012 (9) la Commissione ha stabilito che le differenze tra il contratto di concessione e il bando di gara, oltre che le due misure fiscali (10), non costituiscono aiuto di Stato. Nella medesima decisione la Commissione ha espresso i propri dubbi e ha |
...