Decisión (UE) 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) ejecutada por Italia — Compensación a los aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público (SIEG) [notificada con el número C(2016) 4862] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Celex Number32017D1861
Coming into Force18 October 2017
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/1861/oj
Published date18 October 2017
Date29 July 2016
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 268, 18 octobre 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 268, 18 ottobre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 268, 18 de octubre de 2017
L_2017268IT.01000101.xml
18.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268/1

DECISIONE (UE) 2017/1861 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG)

[notificata con il numero C(2016) 4862]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Il 30 novembre 2011 l'Italia ha notificato un regime di compensazione di obblighi di servizio pubblico (in appresso «OSP») a favore delle società di gestione aeroportuale della Sardegna, ai fini del potenziamento e dello sviluppo del trasporto aereo. La comunicazione è stata effettuata attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione.
(2) La Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire informazioni supplementari sulla notifica con lettere del 30 gennaio 2012, 24 aprile 2012 e 12 luglio 2012. L'Italia ha risposto alle richieste con lettere del 24 febbraio 2012, 30 maggio 2012 e 9 agosto 2012.
(3) A seguito delle informazioni ricevute sul fatto che l'Italia avrebbe potuto dare esecuzione alla misura prima che la Commissione adottasse la decisione di autorizzarla, la Commissione ha deciso di sottoporre a indagine la misura ai sensi del capo 3 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) relativo agli aiuti di Stato illegali.
(4) Il 30 novembre 2012 l'Italia ha chiesto alla Commissione di indicare i tempi della decisione e di fornire chiarimenti procedurali. La Commissione ha risposto con lettera trasmessa all'Italia il 7 dicembre 2012.
(5) Con lettera del 23 gennaio 2013, la Commissione ha informato l'Italia in merito alla propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del trattato («decisione di avvio») riguardo al regime notificato.
(6) L'Italia ha trasmesso i propri commenti sulla decisione di avvio il 21 marzo 2013 (con allegati pervenuti il 22 marzo 2013).
(7) Il 30 maggio 2013 la decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle presunte misure di aiuto.
(8) Il 10 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto le osservazioni sul caso da Ryanair Ltd., in quanto parte interessata. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni all'Italia con lettera del 3 maggio 2013. L'Italia non ha presentato commenti sulle osservazioni di Ryanair.
(9) Successivamente, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dei seguenti soggetti interessati:
a) Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto, il 28 giugno 2013;
b) GEASAR SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Olbia, il 1o luglio 2013;
c) SOGEAAL SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, il 29 luglio 2013;
d) SOGAER SpA, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, il 30 luglio 2013 e il 2 agosto 2013;
e) easyJet, il 30 luglio 2013.
(10) Il 31 luglio 2013, la Commissione ha trasmesso le versioni non riservate delle osservazioni di GEASAR e SOGEAAL all'Italia, affinché quest'ultima potesse replicare. La Commissione ha poi trasmesso all'Italia le osservazioni di SOGAER e Ryanair il 2 agosto e quelle di easyJet il 7 agosto 2013.
(11) Il 27 settembre 2013 l'Italia ha informato la Commissione di non avere nulla da commentare sulle osservazioni delle tre società di gestione aeroportuale. Il 20 e 21 novembre 2013 l'Italia ha trasmesso alla Commissione i propri commenti sulle osservazioni di Ryanair. L'Italia non ha fornito commenti sulle osservazioni di easyJet.
(12) Il 20 dicembre 2013, Ryanair ha presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 9 gennaio 2014. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
(13) Il 17 gennaio 2014 e il 31 gennaio 2014, Ryanair ha presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 12 gennaio 2015. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
(14) Con lettera del 25 febbraio 2014, la Commissione ha informato l'Italia in merito all'adozione, il 20 febbraio 2014, degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 (3) e in merito al fatto che sarebbero stati applicabili al caso in esame dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha dato all'Italia l'opportunità di presentare osservazioni sugli orientamenti e sulla loro applicazione entro 20 giorni lavorativi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
(15) Con lettere del 24 febbraio 2014, la Commissione ha informato anche gli interessati in merito all'adozione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e in merito al fatto che sarebbero stati applicabili al caso in esame dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha dato agli interessati l'opportunità di presentare osservazioni sugli orientamenti e sulla loro applicazione entro 20 giorni lavorativi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
(16) Gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 4 aprile 2014. Hanno sostituito gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994 (4) e del 2005 (5).
(17) Il 15 aprile 2014 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale in cui si invitavano gli Stati membri e i soggetti interessati a presentare osservazioni sull'applicazione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 al caso di specie entro un mese dalla loro pubblicazione (6).
(18) Il 13 giugno 2014, SOGAER ha presentato osservazioni sul caso nel contesto dell'adozione dei nuovi orientamenti. GEASAR e SOGEAAL hanno inviato le loro osservazioni il 16 giugno 2014 e easyJet il 4 luglio 2014. La Commissione ha trasmesso all'Italia le osservazioni di SOGAER, GEASAR, SOGEAAL e easyJet il 9 luglio 2014. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
(19) Il 12 e 26 settembre 2014, Ryanair ha presentato ulteriori osservazioni sul caso. Il 28 ottobre 2014 la Commissione le ha trasmesse all'Italia. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
(20) Il 26 gennaio 2015, Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 4 febbraio 2015. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
(21) Il 27 febbraio 2015 e il 2 marzo 2015, Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno presentato ulteriori osservazioni, che sono state trasmesse all'Italia il 24 marzo 2015. L'Italia non ha fornito commenti su tali osservazioni.
(22) Il 18 marzo 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni supplementari sul caso. L'Italia ha risposto l'11, il 18 e il 19 maggio 2015.
(23) Il 31 marzo 2015, easyJet ha presentato ulteriori osservazioni a completamento della sua comunicazione iniziale del 30 luglio 2013. Il 1o e il 14 maggio 2015, easyJet e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno presentato ulteriori osservazioni sul caso. Il 1o giugno 2015, easyJet ha trasmesso ulteriori osservazioni sul caso. Tutte queste osservazioni sono state inoltrate all'Italia il 6 luglio 2015. Il 17 settembre 2015 l'Italia ha trasmesso i propri commenti sulle osservazioni di easyJet e della società di consulenza che agisce per suo conto.
(24) Il 29 giugno 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni supplementari. L'Italia ha risposto parzialmente il 14 luglio 2015 e ha inviato gli allegati alla sua risposta il 10 settembre 2015.
(25) Il 17 luglio 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni supplementari. L'Italia ha risposto l'11 settembre 2015.
(26) L'8 e il 14 ottobre 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni supplementari. L'Italia ha risposto l'5 novembre 2015.
(27) Il 24 novembre 2015, l'Italia ha fornito ulteriori informazioni sul caso.
(28) Il 24 novembre 2015, la Commissione ha chiesto all'Italia ulteriori chiarimenti. L'Italia ha risposto l'27 novembre 2015.
(29) Il 4 dicembre 2015, Ryanair e una società di consulenza che agisce per suo conto hanno fornito ulteriori informazioni sul caso, che sono state trasmesse all'Italia l'8 dicembre 2015. L'Italia ha risposto il 16 dicembre 2015, precisando di non avere nulla da commentare su tali documenti.
(30) L'11, il 16 e il 17 dicembre 2015 l'Italia ha presentato ulteriori commenti sul caso.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. TITOLO E OBIETTIVI DELLA MISURA

(31) Il regime notificato prevede una compensazione di obblighi di servizio pubblico a favore di società di gestione di aeroporti ubicati in Sardegna, ai fini del potenziamento e dello sviluppo del trasporto aereo. L'Italia sostiene che tali obblighi di servizio pubblico si riferiscono a un servizio di interesse economico generale (in appresso «SIEG»). Il regime è stato istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale della Sardegna del 13 aprile 2010, n. 10 (7), (in appresso «legge 10/2010»).
(32) Tale
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