Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
Coming into Force | 14 January 2017 |
Celex Number | 02017D0038-20170114 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2017/38/2017-01-14 |
Date | 14 January 2017 |
Published date | 14 January 2017 |
Court | Dati provvisori |
02017D0038 — IT — 14.01.2017 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 011 dell'14.1.2017, pag. 1080) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 067, 14.3.2017, pag. 121 (2017/38) |
▼B
DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2016
relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
Articolo 1
1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti:
a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:
— articoli da 8.1 a 8.8;
— articolo 8.13;
— articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e,
— articolo 8.16;
b) le disposizioni seguenti del capitolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari) non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati:
— articolo 13.2, aragrafi 3 e 4;
— articolo 13.3 e articolo 13.4;
— articolo 13.9, e
— articolo 13.21;
c) le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio:
— articolo 20.12;
— articolo 27.3 e articolo 27.4, nella misura in cui tali articoli si applicano a...
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