Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Coming into Force14 January 2017
Celex Number02017D0038-20170114
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2017/38/2017-01-14
Date14 January 2017
Published date14 January 2017
CourtDati provvisori
TESTO consolidato: 32017D0038 — IT — 14.01.2017

02017D0038 — IT — 14.01.2017 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2016 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 011 dell'14.1.2017, pag. 1080)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 067, 14.3.2017, pag. 121 (2017/38)




▼B

DECISIONE (UE) 2017/38 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2016

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra



Articolo 1

1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione, e nel rispetto dei seguenti punti:

a) solamente le seguenti disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano a titolo provvisorio e solamente nella misura in cui sono interessati gli investimenti diretti esteri:

articoli da 8.1 a 8.8;

articolo 8.13;

articolo 8.15, eccetto il paragrafo 3; e,

articolo 8.16;

b) le disposizioni seguenti del capitolo 13 dell'accordo (Servizi finanziari) non si applicano a titolo provvisorio nella misura in cui interessano gli investimenti di portafoglio, la protezione degli investimenti o la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra gli investitori e gli Stati:

articolo 13.2, aragrafi 3 e 4;

articolo 13.3 e articolo 13.4;

articolo 13.9, e

articolo 13.21;

c) le disposizioni seguenti dell'accordo non si applicano a titolo provvisorio:

articolo 20.12;

articolo 27.3 e articolo 27.4, nella misura in cui tali articoli si applicano a...

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