Le discipline dettate per immigrati titolari di particolari status nell'ambito della politica di immigrazione e di asilo

AuthorPalladino, Rossana
Pages181-205
CAPITOLO IV
LE DISCIPLINE DETTATE PER IMMIGRATI
TITOLARI DI PARTICOLARI STATUS
NELL’AMBITO DELLA POLITICA
DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO
SOMMARIO: 1. Brevi cenni sugli status particolari riconosciuti nell’ambito della poli-
tica di immigrazione legale – 2. Il soggiornante di lungo periodo e il ricongiungi-
mento familiare (direttiva 2003/109/CE) – 3. La disciplina adottata per i titolari
della cd. Carta Blu (direttiva 2009/50/CE) – 4. I familiari dei ricercatori di Paesi
terzi (direttiva 2005/71/CE) – 5. La tutela accordata nell’ambito della politica di
asilo dell’Unione europea.
1. Brevi cenni sugli status particolari riconosciuti nell’ambito della
politica di immigrazione legale
Quale riflesso del processo di erosione del tradizionale rapporto “dico-
tomico” tra lo status di cittadino e quello di straniero e una volta attribuite
più ampie competenze in materia di immigrazione legale, nell’ordina-
mento europeo ha trovato spazio il riconoscimento di status definibili “mi-
sti o intermedi”441 attribuiti a particolari categorie di stranieri che, appunto,
si pongono tra quello del cittadino dell’Unione europea e quello dello stra-
niero.
Il complesso corpus normativo che disciplina tali status si pone sulla
linea degli obiettivi posti per primo dal Consiglio di Tampere e, da ultimo,
ribaditi e rafforzati dal Consiglio di Stoccolma che, in sostanza, come già
si è avuto modo di approfondire al paragrafo 1 del Capitolo III, spingono
verso un processo di uniformazione dei diritti degli stranieri regolari con
441 L’espressione è mutuata da A. DI STASI, Verso uno “statuto” euro-nazionale del
cd. immigrato di lungo periodo, in U. LEANZA (a cura di), Le Migrazioni. Una sfida…
op. cit., p. 458. Per ulteriori cenni sul processo di “uniformazione” degli status di
cittadino e straniero si rinvia alla Parte I, capitolo II, paragrafo 1 anche per gli ulteriori
riferimenti bibliografici.
182 Capitolo IV
quelli dei cittadini europei, nell’ottica di una politica dell’immigrazione
che, anche per l’influenza esercitata dall’esigenza di tutela dei diritti fon-
damentali, tende ad abbandonare il tema della “sicurezza” quale suo preci-
puo dettato ispiratore.
Pertanto, non da mera coincidenza temporale sono accomunate quelle
direttive europee con le quali si è disciplinata la posizione dei soggiornanti
di lungo periodo (2003), dei titolari di protezione internazionale (2004),
degli studenti (2005), dei ricercatori (2005), alle quali vanno aggiunte la
già analizzata direttiva sui ricongiungimenti familiari (2003) e la più re-
cente direttiva sui possessori di cd. carta blu (2009).
Tali fonti di diritto derivato presentano un primo tratto comune nello
strumento normativo scelto, ossia la direttiva: come può osservarsi con ri-
ferimento particolare alla disciplina sui soggiornanti di lungo periodo, al
fine di raggiungere l’obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni in-
terne, tale strumento è apparso “perfettamente idoneo a perseguire questo
obiettivo; la direttiva, come è noto, è il mezzo più consono per eliminare le
eventuali discrasie legislative presenti negli Stati membri”442, fissando de-
gli obiettivi di risultato e lasciando gli Stati membri liberi in relazione alle
modalità e ai mezzi di attuazione.
Nello specifico, le direttive di cui si tratta presentano una particolare
struttura, strettamente ricollegabile alla circostanza che esse si inquadrano
in un campo (quello dell’immigrazione legale) che, tradizionalmente
espressione della sovranità statuale, solo in tempi relativamente recenti è
stato oggetto del processo di “comunitarizzazione”. Risulta comprensibile,
pertanto, che tale struttura sia stata plasmata dalle resistenze degli Stati che
hanno portato al maturare di lunghi lassi di tempo tra le proposte di diret-
tive e l’adozione degli atti definitivi i quali, nella gran parte dei casi, hanno
assunto un contenuto di “compromesso”443. Tali fattori sono, dunque, stati
determinanti per la conformazione delle direttive stesse che, come già si è
osservato in relazione quella sui ricongiungimenti familiari dei cittadini di
Paesi terzi, hanno assunto una caratteristica struttura “a maglie larghe”:
esse, nel definire degli standard minimi comuni, in non pochi campi facol-
tizzano gli Stati membri ad adottare regimi derogatori, sostanzialmente in
peius, rispetto a quelli in via generale previsti sulla base delle stesse nor-
mative europee. Dunque, se da una parte gli Stati membri si sono resi di-
442 L. MANCA, Lo status dei cittadini di Paesi terzi, residenti di lungo periodo,
nell’Europa allargata: problemi e prospettive, in M. R. SAULLE, L. MANCA (a cura di),
L’integrazione dei cittadini… op. cit., p. 30.
443 Inoltre, la gran parte delle direttive non trovano applicazione per il Regno Unito,
l’Irlanda e la Danimarca.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT