Deutsche Bank AG contra Junta Única de Resolución.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
ECLIECLI:EU:T:2024:483
Docket NumberT-396/21
Date17 July 2024

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

17 luglio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

Nella causa T‑396/21,

Deutsche Bank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da H. Berger, M. Weber e D. Schoo, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da J. Kerlin, T. Wittenberg e D. Ceran, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey e L. Hesse, avvocati,

convenuto,

sostenuto dal

Parlamento europeo, rappresentato da U. Rösslein, M. Menegatti e G. Bartram, in qualità di agenti,

dal

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt, J. Haunold e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

e dalla

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Deutsche Bank AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

[omissis]

III. Conclusioni delle parti

19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata, compresi i relativi allegati, nella parte in cui la riguarda;

– condannare il SRB alle spese.

20 Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese;

– in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

21 Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso nella misura in cui è fondato sull’eccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014;

– condannare la ricorrente alle spese.

22 Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

23 La Commissione europea chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

IV. In diritto

[omissis]

A. Sulle eccezioni di illegittimità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e degli articoli da 4 a 9 e 20 nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63

1. Sulla seconda e sulla terza parte del quarto motivo di ricorso, vertenti sullillegittimità dellarticolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014

27 Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, tre parti. La prima verte su una violazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, e sarà quindi esaminata nell’ambito della valutazione della legittimità di tale decisione. La seconda e la terza parte vertono, invece, sull’illegittimità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in quanto tale disposizione sarebbe contraria, da un lato, al «principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio» e, dall’altro, all’articolo 114 TFUE.

28 La ricorrente ha dedotto la seconda e la terza parte nell’ipotesi in cui l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dovesse essere interpretato nel senso che esso fonda il calcolo del livello-obiettivo finale da raggiungere con la somma dei contributi ex ante prelevati prima del 31 dicembre 2023 (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale») sull’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»). Prima di esaminare dette parti, occorre quindi chiarire, anzitutto, la portata dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento.

a) Sulla portata dellarticolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014

29 La ricorrente sostiene che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che il livello-obiettivo finale deve essere determinato in modo «statico», ossia alla luce dell’importo dei depositi protetti al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento. Pertanto, secondo detta disposizione, tale livello-obiettivo non dovrebbe essere determinato alla luce del livello dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

30 Anzitutto, i termini dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 farebbero infatti riferimento unicamente al termine per la costituzione dei mezzi finanziari del SRF. Essi non significherebbero, per contro, che il livello-obiettivo finale debba essere definito con riferimento all’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

31 Inoltre, i lavori preparatori del regolamento n. 806/2014 mostrerebbero che, al momento della creazione del SRF, era previsto un livello-obiettivo finale «statico» di circa EUR 55 miliardi, il che corrisponderebbe all’1% dei depositi protetti previsti di tutti gli enti al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento.

32 Infine, alla luce di un’interpretazione teleologica e sistematica dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il rischio coperto dal SRF non dovrebbe essere misurato con riferimento all’evoluzione dei depositi protetti, dato che l’aumento di tali depositi non comporta un aumento del rischio che il SRF sia utilizzato.

33 Il SRB, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano tale argomento.

34 L’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dispone che, «al termine [del] periodo iniziale», «il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti».

35 Anzitutto, dalla formulazione di tale disposizione risulta che la data di fine del periodo iniziale non è soltanto determinante per fissare la data in cui i mezzi finanziari disponibili del SRF devono raggiungere almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti al SRM, ossia il livello-obiettivo finale, ma anche per precisare l’importo di tali depositi che deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo di detto livello-obiettivo.

36 Inoltre, dai lavori preparatori del regolamento n. 806/2014 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento è fondato su un approccio dinamico al livello-obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo deve essere determinato alla luce dell’importo dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Infatti, al punto 4.3.2 della motivazione della sua proposta COM(2013) 520 final, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione di detto regolamento, la Commissione ha spiegato che il livello-obiettivo finale sarebbe rimasto dinamico e che sarebbe aumentato in caso di sviluppo del settore bancario.

37 Infine, la necessità di prendere in considerazione l’evoluzione dell’importo dei depositi coperti si spiega con l’obiettivo di riscossione dei contributi ex ante, che è quello di garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni, come risulta dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014 (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). L’obiettivo del SRM consiste, conformemente al considerando 12 di tale regolamento, nel rafforzare a sua volta la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e nell’impedire alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti.

38 A tale riguardo, dal punto 4.3.2 della motivazione della proposta COM(2013) 520 final risulta che, più le dimensioni del settore bancario aumentano nel tempo, più le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF dovrebbero aumentare. Una stima di tali dimensioni consente quindi di prevedere l’importo dei mezzi finanziari che dovrebbero essere forniti al SRF affinché quest’ultimo possa essere utilizzato, in caso di crisi che interessa il settore bancario, per finanziare gli strumenti di risoluzione e garantire così la loro efficace applicazione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, letto alla luce del considerando 101 del medesimo regolamento.

39 Orbene, nell’ambito dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha optato per un approccio secondo il quale l’importo dei depositi protetti mira a stimare le dimensioni del settore bancario e a calcolare così le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF. In un’ottica del genere, un eventuale aumento dell’importo dei depositi protetti tra l’inizio e la fine del periodo iniziale riflette un aumento delle dimensioni del settore bancario, il che implica un aumento delle risorse finanziarie richieste dal SRF alla fine di tale periodo.

...

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