Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
Coming into Force | 26 June 2021 |
Date | 26 June 2021 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/2021-06-26 |
Celex Number | 02002L0087-20210626 |
Published date | 26 June 2021 |
02002L0087 — IT — 26.06.2021 — 007.001
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►B | DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 035 del 11.2.2003, pag. 1) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
M1 | DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2005 | L 79 | 9 | 24.3.2005 |
►M2 | DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 | L 177 | 1 | 30.6.2006 |
M3 | DIRETTIVA 2008/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008 | L 81 | 40 | 20.3.2008 |
►M4 | DIRETTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 | L 335 | 1 | 17.12.2009 |
►M5 | DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 | L 331 | 120 | 15.12.2010 |
►M6 | DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011 | L 326 | 113 | 8.12.2011 |
►M7 | DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 | L 176 | 338 | 27.6.2013 |
►M8 | DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 | L 314 | 64 | 5.12.2019 |
▼B
DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
CAPO I
OBIETTIVO E DEFINIZIONI
▼M6
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2002/83/CE ( 1 ), all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE ( 2 ), all’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ( 3 ), all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE ( 4 ), all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE ( 5 ), all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE ( 6 ) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE ( 7 ) e che appartengano a un conglomerato finanziario.
La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) | «ente creditizio» : un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE; |
2) | «impresa di assicurazione» : un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE; |
3) | «impresa di investimento» : un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 8 ), o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE; |
4) | «impresa regolamentata» : un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi; |
5) | «società di gestione patrimoniale» : una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva; |
5 bis) | «gestore di fondi di investimento alternativi» : un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva; |
6) | «impresa di riassicurazione» : un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE; |
▼M8
7) | «norme settoriali» : gli atti giuridici dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare i regolamenti (UE) n. 575/2013 ( 9 ) e (UE) 2019/2033 ( 10 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE ( 11 ) e 2014/65/EU ( 12 ) e (EU) 2019/2034 ( 13 ) del Parlamento europeo e del Consiglio; |
▼M6
8) | «settore finanziario» : il settore composto da una o più delle imprese seguenti: a) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente «settore bancario»); b) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente «settore assicurativo»); c) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente «settore dei servizi di investimento»); |
9) | «impresa madre» : un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 14 ), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa; |
10) | «impresa figlia» : un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia; |
11) | «partecipazione» : una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 15 ), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; |
12) | «gruppo» : un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; |
12 bis) | «controllo» : relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; |
13) | «stretti legami» : situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo; |
14) | «conglomerato finanziario» : un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni: a) qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata: i) tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e iii) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero b) qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:
i) le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva; ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e iii) le attività consolidate o aggregate delle...
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