Directive 1999/33/EC of the European Parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 67/548/EEC as regards the labelling of certain dangerous substances in Austria and Sweden

Published date30 July 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 30 July 1999
EUR-Lex - 31999L0033 - IT 31999L0033

Direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0057 - 0058


DIRETTIVA 1999/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1999

che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare I'articolo Q5,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(4), stabilisce all'articolo 30 che gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato di sostanze che sono conformi alla presente direttiva;

(2) considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 67/548/CEE stabilisce che l'imballaggio di ogni sostanza deve recare i simboli di pericolo indicati nell'allegato II; che ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) di tale direttiva l'imballaggio di ogni sostanza deve recare le frasi tipo contenenti i consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza (frasi S); che la formulazione delle frasi S figura nell'allegato IV di tale direttiva;

(3) considerando che l'articolo 69 dell'allegato VIII all'atto di adesione del 1994 all'UE dispone che l'articolo 30 della direttiva 67/548/CEE in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 non si applica all'Austria prima del 1o gennaio 1999, poiché l'Austria può chiedere l'uso di etichette con simboli supplementari non contenuti nell'allegato II ed etichette con frasi supplementari non incluse nell'allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda le contromisure in caso di incidente, e che tali disposizioni siano riviste conformemente alle procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998;

(4) considerando che l'articolo 23...

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