Directive 2000/18/EC of the European Parliament and of the Council of 17 April 2000 on minimum examination requirements for safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway

Published date19 May 2000
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Education, vocational training and youth,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 118, 19 May 2000
EUR-Lex - 32000L0018 - IT 32000L0018

Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 19/05/2000 pag. 0041 - 0043


Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 17 aprile 2000

relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile. Il fattore umano è importante per la sicurezza di tali modi di trasporto.

(2) Ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose(4), ogni impresa la cui attività comporta il trasporto di merci pericolose ed operazioni di carico o scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza. Detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate intese ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza, né disposizioni applicabili alle commissioni d'esame.

(3) È opportuno che gli Stati membri istituiscano un quadro normativo comune minimo relativo all'esame di consulente per la sicurezza e alle prescrizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati CE di formazione per i consulenti per la sicurezza.

(4) L'esame di consulente per la sicurezza consiste in almeno una prova scritta, composta di una serie di domande vertenti almeno sulle materie elencate nell'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

(5) Gli Stati membri possono disporre che i candidati che intendono lavorare per imprese che si occupano esclusivamente del trasporto di talune merci...

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