Directive 2000/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 amending Council Directive 93/104/EC concerning certain aspects of the organisation of working time to cover sectors and activities excluded from that Directive

Published date01 August 2000
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 195, 01 August 2000
EUR-Lex - 32000L0034 - IT 32000L0034

Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 01/08/2000 pag. 0041 - 0045


Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 giugno 2000

che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 aprile 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(4), prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. È opportuno modificare tale direttiva per le ragioni che seguono.

(3) Dall'ambito d'applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio sono esclusi i trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, la navigazione interna, la pesca marittima, le altre attività in mare e le attività dei medici in formazione.

(4) Nella proposta del 20 settembre 1990 la Commissione non aveva escluso settori e attività dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio e nel parere del 20 febbraio 1991 il Parlamento europeo non aveva accettato siffatte esclusioni.

(5) È necessario proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non perché lavorano in particolari settori o svolgono una particolare attività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori.

(6) Per quanto riguarda la legislazione settoriale per i lavoratori mobili, occorre un approccio complementare e parallelo nelle disposizioni in materia di sicurezza del trasporto e di salute e sicurezza dei lavoratori in questione.

(7) Occorre tener conto della natura specifica delle attività in mare e delle attività dei medici in formazione.

(8) È inoltre opportuno garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi.

(9) È opportuno estendere le disposizioni vigenti in materia di ferie annuali e di valutazione dello stato di salute per i lavoratori notturni e i lavoratori a turni, al fine di includere i lavoratori mobili dei settori e delle attività che sono esclusi.

(10) È necessario adattare le disposizioni esistenti in materia di orario di lavoro e di periodi di riposo per i lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi.

(11) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di "riposo" deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d'ora.

(12) Un accordo europeo relativo all'orario di lavoro della gente di mare è stato applicato mediante una direttiva del Consiglio(5), su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare.

(13) Nel caso dei "pescatori a percentuale" che sono lavoratori dipendenti, spetta agli Stati membri determinare, a norma dell'articolo 7 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, le condizioni per avere il diritto alle ferie annuali e per la concessione delle stesse, incluse le modalità di pagamento.

(14) Le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio in materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro notturno di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle disposizioni della direttiva 93/104/CE del Consiglio, come modificata dalla presente...

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