Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions

Published date08 August 2000
Subject MatterSmall and medium-sized enterprises,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 08 August 2000
EUR-Lex - 32000L0035 - IT

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000 pag. 0035 - 0038


Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 29 giugno 2000

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000,

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato(4) ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento.

(2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali(5).

(3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali(6), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.

(4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione intitolato "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - spunti di riflessione per il futuro"(7).

(5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.

(6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"(8) nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.

(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.

(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.

(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

(10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995.

(12) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato.

(13) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento...

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