Directive 2000/9/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons

Published date03 May 2000
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 106, 03 May 2000
EUR-Lex - 32000L0009 - IT

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 03/05/2000 pag. 0021 - 0048


Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 marzo 2000

relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (in seguito denominati "impianti a fune") sono progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo scopo di trasportare persone. Gli impianti a fune sono in primo luogo impianti di trasporto utilizzati nelle stazioni turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie, le cabinovie, le seggiovie e le sciovie. Può trattarsi anche di impianti a fune utilizzati nei trasporti urbani. Alcuni tipi di impianti a fune possono avvalersi di principi elementari del tutto differenti che non possono essere esclusi a priori. È opportuno pertanto lasciare la possibilità di introdurre requisiti specifici che rispettino gli stessi obiettivi di sicurezza previsti dalla presente direttiva.

(2) L'uso degli impianti a fune è legato principalmente al turismo, in particolare a quello di montagna, che ha un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia commerciale degli Stati membri. Sotto il profilo tecnico, il settore degli impianti a fune è anche correlato alle attività industriali connesse con la produzione di beni strumentali nonché con le attività dell'edilizia e di ingegneria civile.

(3) Gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti a fune dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante l'esercizio. Insieme alle autorità competenti essi sono anche responsabili in materia di diritto fondiario, urbanistico e ambientale. Le normative nazionali presentano forti differenze connesse a tecniche particolari dell'industria nazionale e ad abitudini e know-how locali. Esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche speciali. Questa situazione obbliga i fabbricanti a ridefinire i loro prodotti per ogni appalto, impedisce l'offerta di soluzioni standard e va a detrimento della competitività.

(4) Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari è inderogabile per garantire la sicurezza degli impianti a fune. Detti requisiti devono essere applicati con discernimento, per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonché degli imperativi tecnici ed economici.

(5) Inoltre, gli impianti a fune possono avere un carattere transfrontaliero e che pertanto la loro fabbricazione può essere ostacolata dall'esistenza di normative nazionali contraddittorie.

(6) Occorre pertanto definire per tutta la Comunità, requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle persone, di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori applicabili agli impianti a fune, ai sottosistemi e ai loro componenti di sicurezza, altrimenti il riconoscimento reciproco delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione e la responsabilità. Analogamente, senza la previa definizione di esigenze normative armonizzate, la normalizzazione non è uno strumento idoneo a risolvere i problemi.

(7) Di norma nei vari Stati membri la responsabilità di approvare gli impianti a fune è affidata a un servizio delle autorità competenti. In alcuni casi l'approvazione dei componenti non può essere ottenuta a priori, bensì soltanto su richiesta del cliente. Del pari, la verifica imposta prima della messa in servizio dell'impianto a fune può portare a respingere alcuni componenti o alcune soluzioni tecnologiche. Tali eventualità comportano costi supplementari, ritardi nei termini e sono penalizzanti soprattutto per i fabbricanti non nazionali. D'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di una stretta vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il loro esercizio. Le cause di gravi incidenti possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto propriamente detto, alle opere o alle modalità di gestione e manutenzione.

(8) In queste condizioni, la sicurezza degli impianti a fune è in funzione sia dei vincoli imposti dal sito sia della qualità delle forniture industriali e delle modalità di assemblaggio, montaggio sul sito e sorveglianza durante l'esercizio. Ciò sottolinea l'importanza di avere una visione globale dell'impianto a fune per valutare il livello di sicurezza nonché un approccio comune, a livello comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità. In queste condizioni, per consentire ai fabbricanti di superare le difficoltà cui sono attualmente confrontati e agli utenti di poter pienamente fruire degli impianti a fune e per garantire inoltre uno sviluppo di livello analogo in tutti gli Stati membri, occorre definire una serie di requisiti e di procedure di controllo e di verifica, applicati uniformemente in tutti gli Stati membri.

(9) Le persone che utilizzano gli impianti provenienti da tutti gli Stati membri, e anche dal di fuori di essi, devono essere certi di usufruire di un livello di sicurezza soddisfacente. A tal fine, vanno definiti procedure e metodi per l'esame, il controllo e la verifica. Tali modalità portano a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono essere incorporati negli impianti a fune.

(10) Qualora, in base alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio(4) un impianto a fune debba formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, detta valutazione va effettuata. Oltre che degli effetti menzionati nella suddetta direttiva, è necessario tener conto allo stesso tempo della protezione dell'ambiente e delle esigenze di sviluppo durevole del turismo.

(11) Gli impianti a fune possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(5).

(12) Le specifiche tecniche devono figurare nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri di ogni appalto. Queste specifiche tecniche devono essere definite con riferimento a specifiche europee, qualora esse esistano.

(13) Per poter provare più facilmente il rispetto dei requisiti essenziali, sono utili norme europee armonizzate dalla cui osservanza derivi la presunzione che il prodotto soddisfa i suddetti requisiti essenziali. Le norme europee armonizzate sono elaborate da organizzazioni private e devono rimanere facoltative. A tal fine, il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono stati indicati come organismi competenti per adottare norme armonizzate nel rispetto degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre 1984.

(14) Ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi o da ambedue su richiesta della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione(6), e nel rispetto degli orientamenti generali summenzionati. Per le questioni di normalizzazione è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato di cui alla suddetta direttiva, il quale si avvale, se necessario, della consulenza di esperti tecnici.

(15) Si presumono conformi ai requisiti essenziali oggetto della presente direttiva, senza che sia necessario fornire giustificazioni particolari, soltanto i componenti di sicurezza o i sottosistemi di un impianto conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata che è stata oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(16) In mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire, per quanto possibile, le specifiche tecniche facendo riferimento alle altre norme applicate nella Comunità. I committenti possono definire le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme. In ogni caso, queste disposizioni devono consentire di garantire l'osservanza dei requisiti armonizzati a livello comunitario cui devono conformarsi gli impianti a fune.

(17) Inoltre riveste interesse, per gli Stati membri, un sistema internazionale di normalizzazione in grado di fornire norme che siano effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino i requisiti della politica comunitaria.

(18) Attualmente, in alcuni Stati membri, i committenti possono indicare le procedure di controllo e di verifica nella documentazione generale o nel capitolato d'oneri di ogni appalto. Queste procedure, in particolare per quanto riguarda i componenti di sicurezza, devono in futuro rientrare nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità(7). La nozione di componente di sicurezza comprende elementi materiali e immateriali come il software. Nelle procedure di valutazione delle conformità dei componenti di sicurezza, si devono utilizzare i moduli di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio(8)...

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