Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses

Published date13 February 2002
Subject MatterFree movement of capital,Approximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 41, 13 February 2002
EUR-Lex - 32001L0107 - IT 32001L0107

Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 13/02/2002 pag. 0020 - 0034


Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 gennaio 2002

che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(4), ha già contribuito significativamente alla realizzazione del mercato unico in tale ambito, stabilendo - per la prima volta nel settore dei servizi finanziari - il principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e altre disposizioni che agevolano la libera circolazione all'interno dell'Unione europea delle quote degli organismi di investimento collettivo (costituiti nella forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento) che rientrano nel suo ambito d'applicazione.

(2) Tuttavia, la direttiva 85/611/CEE non disciplina esaurientemente le società che gestiscono gli organismi di investimento collettivo, denominate "società di gestione". In particolare, la direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni atte ad instaurare in tutti gli Stati membri condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività da parte di dette società. La direttiva 85/611/CEE non contiene disposizioni relative alla costituzione di succursali e alla libera prestazione di servizi da parte di dette società negli Stati membri diversi da quello di origine.

(3) Per essere autorizzate dallo Stato membro di origine, le società di gestione dovrebbero garantire la tutela degli investitori e la solvibilità delle società di gestione al fine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L'impostazione adottata mira ad assicurare l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione europea e l'applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro di origine.

(4) Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso la separazione delle funzioni direttive ed adeguati meccanismi di controllo interno.

(5) Affinché la società di gestione possa assolvere gli obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo nell'Unione europea e in altre sedi internazionali si dovranno riesaminare tali prescrizioni, compreso l'uso di garanzie, entro tre anni.

(6) Grazie al riconoscimento reciproco le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine potranno esercitare le attività oggetto della loro autorizzazione in tutta l'Unione europea, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi. L'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine della società di gestione.

(7) Per quanto riguarda la gestione di portafogli collettivi (gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività: commercializzare quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti dalla società stessa nello Stato membro di origine; commercializzare azioni delle società di investimento armonizzate gestite dalla società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire le attività di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine, le funzioni insite nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo.

(8) I principi del riconoscimento reciproco e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esigono che le autorità competenti di uno Stato membro non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Secondo il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo lo Stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione può essere considerato competente ad approvare il regolamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla società e la scelta del depositario. Per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro di origine, per l'autorizzazione dell'OICVM una delle condizioni dovrebbe essere che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato di origine stesso. Tale condizione non pregiudica la facoltà dell'OICVM di scegliere, una volta ottenuta l'autorizzazione, lo Stato o gli Stati membri in cui si devono commercializzare le quote a norma della presente direttiva.

(9) La direttiva 85/611/CEE limita il campo d'azione delle società di gestione alla sola attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento (gestione di portafogli collettivi). Per tener conto dei recenti sviluppi delle legislazioni degli Stati membri e per consentire alle società in questione di realizzare notevoli economie di scala, è auspicabile eliminare tale restrizione. Pertanto, è auspicabile consentire alle società di gestione di esercitare anche l'attività di gestione di portafogli di investimenti di un singolo cliente (gestione di portafogli individuali), nonché quella di gestione di fondi pensione come pure determinate attività accessorie dell'attività principale. L'estensione del campo d'azione delle società di gestione non deve pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme specifiche che impediscano conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l'attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali.

(10) L'attività di gestione di portafogli di investimenti è un servizio di investimento già disciplinato dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(5). Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva.

(11) In generale, lo Stato membro di origine può emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in materia di resoconti e prospetti completi.

(12) È auspicabile stabilire le norme che definiscano le precondizioni alle quali una società di gestione può delegare a terzi, sulla base di mandati, compiti e funzioni specifiche allo scopo di accrescere l'efficienza della sua attività. Ai fini della corretta applicazione dei principi del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione e della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino interamente le loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare una scatola vuota, e che l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una società di gestione abbia delegato alcune delle sue funzioni non dovrebbe in nessun caso pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti.

(13) Per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire la parità delle condizioni di concorrenza sul mercato per gli organismi di investimento collettivo armonizzati, le società di investimento devono disporre di un capitale iniziale. Tuttavia, le società di investimento che hanno designato una società di gestione saranno coperte attraverso i fondi propri aggiuntivi di quest'ultima.

(14) Le società di investimento autorizzate dovrebbero...

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