Directive 2001/108/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), with regard to investments of UCITS

Published date13 February 2002
Subject MatterFree movement of capital,Approximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 41, 13 February 2002
EUR-Lex - 32001L0108 - IT

Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 13/02/2002 pag. 0035 - 0042


Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 gennaio 2002

che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio(4) è attualmente limitato agli organismi di investimento collettivo di tipo aperto che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (OICVM). Uno dei considerando della direttiva 85/611/CEE prevede che gli organismi di investimento collettivo, ai quali la direttiva non si applica, saranno oggetto di un successivo coordinamento.

(2) Data l'evoluzione del mercato, è opportuno ampliare le finalità degli OICVM in materia di investimento, in modo tale da consentire loro di investire anche in strumenti finanziari, diversi dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquidi. Gli strumenti finanziari che possono figurare nel portafoglio delle attività degli OICVM sono elencati nella presente direttiva. La selezione degli investimenti di un portafoglio sulla base di un indice è una tecnica di gestione.

(3) La definizione di valori mobiliari che figura nella presente direttiva è valida solo ai fini di quest'ultima e non influenza in alcun modo le varie definizioni utilizzate nelle legislazioni nazionali in altri contesti, ad esempio in materia fiscale. Di conseguenza, le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni emessi da organismi costituiti nella forma di "building society" e "industrial and provident society", la cui proprietà non è in pratica trasferibile (salvo riacquisto da parte dell'organismo emittente), non rientrano in tale definizione.

(4) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano quei valori mobiliari che di norma non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma sono negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro e degli enti locali, i certificati di deposito, le polizze di credito commerciale, i "medium term notes" e le accettazioni bancarie.

(5) È utile che il concetto di "mercato regolamentato" utilizzato nella presente direttiva corrisponda a quello utilizzato nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(5).

(6) È opportuno consentire agli OICVM di investire le loro attività in quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch'essi in attività finanziarie liquide elencate nella presente direttiva e che operano in base al principio della ripartizione dei rischi. È necessario che gli OICVM o gli altri organismi di investimento collettivo nei quali un OICVM investe i propri attivi siano soggetti ad una vigilanza efficace.

(7) Occorre facilitare lo sviluppo delle opportunità di investimento di un OICVM in OICVM e in altri organismi di investimento collettivo. È quindi essenziale assicurare che tale attività di investimento non riduca la protezione degli investitori. A causa delle maggiori possibilità che si offrono ad un OICVM di investire in quote di altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo, è necessario stabilire determinate norme in materia di limiti quantitativi, comunicazione di informazioni e prevenzione del fenomeno della cascata di fondi.

(8) Alla luce dell'evoluzione del mercato e nella prospettiva del completamento dell'Unione economia e monetaria, è opportuno consentire agli OICVM di investire in depositi bancari. Al fine di assicurare una liquidità adeguata degli investimenti in depositi, tali depositi devono essere rimborsabili su richiesta o possono essere ritirati. Se i depositi sono effettuati presso un ente creditizio avente sede legale in un paese terzo, l'istituto di credito dovrebbe essere soggetto a norme prudenziali equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

(9) Oltre agli OICVM che investono in depositi bancari secondo quanto previsto dal loro regolamento o dai loro atti costitutivi, può essere necessario consentire a tutti gli OICVM di detenere liquidità a titolo accessorio, sotto forma di depositi bancari a vista. La detenzione a titolo accessorio di tali attività liquide può rivelarsi giustificata, in particolare nelle situazioni seguenti: per poter far fronte ai pagamenti correnti o eccezionali; in caso di vendita di quote, per il tempo necessario a reinvestire in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altre attività finanziarie previste dalla presente direttiva; quando, per via delle condizioni sfavorevoli del mercato, gli investimenti in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altre attività finanziarie devono essere sospesi, per il periodo di tempo strettamente necessario.

(10) Per ragioni prudenziali, è necessario che un OICVM eviti una concentrazione eccessiva di investimenti che lo esponga a un rischio controparte presso un unico emittente o presso emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

(11) Gli OICVM dovrebbero essere espressamente autorizzati, nel quadro della loro politica generale di investimento e/o a fini di copertura allo scopo di conseguire l'obiettivo finanziario stabilito o il profilo di rischio indicato nel prospetto, ad investire in strumenti finanziari derivati. Per garantire la protezione degli investitori, è necessario limitare il rischio massimo potenziale connesso con gli strumenti derivati in modo tale che non superi il valore netto totale del portafoglio dell'OICVM. Per garantire la consapevolezza costante dei rischi e degli impegni connessi con le operazioni con i derivati e verificare l'osservanza dei limiti in materia di investimenti, tali rischi e impegni dovranno essere misurati e monitorati su base permanente. Infine, per garantire la protezione degli investitori tramite la pubblicità, gli OICVM dovrebbero descrivere le strategie, le tecniche e i limiti di investimento applicabili alle loro operazioni su derivati.

(12) Per quanto riguarda gli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), dovrebbero essere fissati requisiti supplementari in termini di ammissibilità delle controparti e degli strumenti, nonché di liquidità e di valutazione continua delle posizioni. Tali requisiti supplementari sono finalizzati ad assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, analogo a quello di cui beneficiano quando acquistano strumenti derivati sui mercati regolamentati.

(13) Le operazioni in strumenti derivati non possono mai avere l'obiettivo di eludere i principi e le regole enunciati nella presente direttiva. Per quanto concerne gli strumenti derivati OTC, in caso di concentrazione del rischio nei confronti di una stessa controparte o di uno stesso gruppo di controparti si applicano requisiti complementari in materia di diversificazione del rischio.

(14) Talune tecniche di gestione del portafoglio destinate agli organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni e/o obbligazioni si basano sulla riproduzione degli indici azionari e/o obbligazionari. È opportuno consentire agli OICVM di riprodurre indici azionari e/o obbligazionari noti e riconosciuti. Può pertanto essere necessario introdurre...

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