Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions

Published date27 October 2001
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 283, 27 October 2001
EUR-Lex - 32001L0065 - IT 32001L0065

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0028 - 0032


Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 settembre 2001

che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(4), la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

(2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività in base al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali.

(3) A norma dell'articolo 29 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati(5), gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE.

(4) A norma dell'articolo 1 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(6), gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati a norma degli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE, salvo che la direttiva 86/635/CEE disponga altrimenti.

(5) I conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti ai sensi della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione(7). Le modifiche delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE non riguardano le disposizioni della direttiva 91/674/CEE, ma la Commissione può presentare proposte in tal senso per modificare detta direttiva dopo aver sentito il competente comitato consultivo.

(6) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni e obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, options, forward e swap.

(7) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo.

(8) La comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" ha invitato l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in seno allo IASC (International Accounting Standards Committee).

(9) Per mantenere siffatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili conformemente ai più recenti sviluppi internazionali.

(10) La modifica delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE è in linea con la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 giugno 2000, in materia di informativa finanziaria in cui si propone l'uso di principi contabili internazionali riconosciuti nella redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in borsa. La modifica mira a consentire l'applicazione dei principi contabili internazionali per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari.

(11) Ai fini della comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità è necessario prescrivere che gli Stati membri introducano il metodo...

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