Directive 2002/51/EC of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the reduction of the level of pollutant emissions from two- and three-wheel motor vehicles and amending Directive 97/24/EC (Text with EEA relevance) - Statement by the Commission - Commission declaration as complement

Published date20 September 2002
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 252, 20 September 2002
EUR-Lex - 32002L0051 - IT

Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione - Dichiarazione complementare della Commissione

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 20/09/2002 pag. 0020 - 0032


Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 19 luglio 2002

sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1o maggio 2002,

considerando quanto segue:

(1) Il quinto programma d'azione della Comunità europea in materia di tutela dell'ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 1o febbraio 1993(4), prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore.

(2) La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote(5), è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(6).

(3) Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 97/24/CE, la Commissione deve sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, entro ventiquattro mesi dalla data di adozione della direttiva, una proposta, elaborata sulla base di ricerche e di una valutazione dei costi e dei benefici generati dall'applicazione di valori limite più restrittivi, che stabilisca un'ulteriore tappa nel corso della quale saranno adottati provvedimenti intesi a rendere più rigorosi i valori limite degli inquinanti prodotti dai veicoli in questione. Detta iniziativa è limitata ai motocicli in quanto la direttiva 97/24/CE prevede per i ciclomotori valori limite più rigorosi, che entreranno in vigore il 17 giugno 2002.

(4) In seguito alla valutazione della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia, è stata individuata un'unica serie di limiti per la prova di tipo I, da applicare a partire dal 2003 a tutti i motocicli, corrispondenti ad una riduzione del 60 % degli idrocarburi e del monossido di carbonio per i motocicli con motore a quattro tempi, e del 70 % degli idrocarburi e del 30 % del monossido di carbonio per i motocicli con motore a due tempi. Per i motocicli con motore a quattro tempi, un'ulteriore riduzione degli ossidi di azoto non è stata ritenuta fattibile con le tecnologie previste. Per i motocicli con motore a due tempi, l'applicazione della tecnologia avanzata ad iniezione diretta, che offre il maggior potenziale di riduzione del monossido di carbonio e degli idrocarburi, comporterà inevitabilmente un leggero aumento del limite di ossidi di azoto rispetto al valore attuale, allineandolo con quello dei motocicli con motore a quattro tempi. Sulla base dell'inventario delle emissioni, la percentuale di ossidi di azoto emessi dai motocicli sul totale delle emissioni prodotte dai trasporti stradali è marginale, per cui questa soluzione deve essere considerata accettabile.

(5) Alla luce delle particolari caratteristiche e dell'uso di talune categorie di veicoli noti come motocicli enduro e trial e visto il loro contributo molto basso alle emissioni globali, dovuto allo scarso numero di tali veicoli venduti ogni anno in Europa, si considera accettabile, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi limiti nel 2003, la concessione di un'esenzione temporanea per consentire ai produttori di definire la tecnologia appropriata.

(6) L'ispezione e la manutenzione sono considerate essenziali per garantire che le emissioni prodotte dai veicoli nuovi in circolazione non superino livelli accettabili. A questo riguardo, e conformemente alle disposizioni relative alle autovetture, i requisiti della prova di tipo II e, in particolare, il limite del tenore di monossido di carbonio di 4,5 % per volume, dovrebbero essere sostituiti da requisiti che prevedano la misurazione e la registrazione dei dati necessari ai fini del controllo tecnico.

(7) I tricicli e i quadricicli sono dotati di motore ad accensione comandata oppure ad accensione spontanea (diesel) e, come nel caso delle emissioni delle autovetture, per ogni categoria sono necessari valori limite differenti. A tale riguardo occorrerà affrontare in futuro la questione delle emissioni di particolato.

(8) Le caratteristiche dei carburanti di riferimento utilizzati nelle prove sulle emissioni dovrebbero essere uniformate con quelle delle autovetture, in modo da seguire l'evoluzione delle specifiche sul mercato dei carburanti ai sensi della legislazione comunitaria sulla qualità della benzina e del combustibile diesel.

(9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accelerare, mediante incentivi fiscali, l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario e a promuovere tecnologie avanzate più ecologiche sulla base di valori di emissione vincolanti. Tali incentivi dovrebbero soddisfare determinate condizioni intese ad evitare distorsioni del mercato interno. La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

(10) Conformemente al trattato gli Stati membri possono in particolare prevedere incentivi fiscali o finanziari per la trasformazione di veicoli a motore a due o a tre ruote più vecchi, se in tal modo sono rispettati i valori limite contenuti nella presente direttiva o nella versione precedente della direttiva 97/24/CE.

(11) È opportuno introdurre un nuovo ciclo di prove di omologazione che consenta una valutazione più rappresentativa dei livelli di emissione in condizioni di prova più simili a quelle incontrate dai veicoli in circolazione e che tenga conto dei diversi stili di guida dei motocicli di piccole e grandi dimensioni. Altri lavori sono in corso per sostenere scientificamente l'introduzione di un nuovo ciclo di prova.

(12) È necessario fissare, a partire dal 2006, una fase successiva di valori limite vincolanti comprendente ulteriori diminuzioni significative rispetto ai valori limite del 2003.

(13) Per garantire il rispetto dei valori limite di emissione, è opportuno introdurre, a decorrere dal 1o gennaio 2006, un controllo della conformità dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione (controllo sul terreno). È opportuno introdurre requisiti specifici riguardo alla funzionalità dei dispositivi di riduzione delle emissioni durante il normale ciclo di vita dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a decorrere dal 1o gennaio 2006 fino ad una percorrenza di 30000 km.

(14) Occorrerebbe altresì garantire che le condizioni di guida dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione corrispondano alle regolazioni previste per il ciclo di prova e che non vengano utilizzati dispositivi di disattivazione o altri meccanismi di neutralizzazione (by-pass).

(15) Il costante aumento della percentuale di emissioni di CO2 dei veicoli a motore a due o a tre ruote rispetto al totale delle emissioni del settore dei trasporti rende indispensabile rilevare quanto prima possibile le emissioni di CO2 e/o il consumo di carburante dei veicoli a motore a due o a tre ruote e tenerne conto nella strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO2 dovute ai trasporti su strada.

(16) Tenuto conto del mercato globale dei motocicli e di problemi analoghi connessi con la qualità dell'aria su scala mondiale, è utile adoperarsi per l'introduzione di un ciclo di prova armonizzato. Si prende atto del fatto che la Commissione proseguirà i tentativi di messa a punto di tale ciclo di prova armonizzato con tutte le altre parti che operano in altri mercati e li porterà a termine quanto prima. Il ciclo di prova su scala mondiale delle emissioni dei motocicli elaborato attualmente a Ginevra dal gruppo 29 della Commissione economica per l'Europa delle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT