Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community (Text with EEA relevance)

Coming into Force09 March 2002
End of Effective Date18 May 2012
Celex Number32002L0006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/6/oj
Published date09 March 2002
Date18 February 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 09 March 2002
EUR-Lex - 32002L0006 - IT

Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0031 - 0045


Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 febbraio 2002

sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità attua una politica consolidata di incentivazione del trasporto sostenibile, come i trasporti marittimi, e in particolare di promozione del trasporto marittimo a corto raggio.

(2) La facilitazione del trasporto marittimo è un obiettivo essenziale della Comunità per consolidare la posizione del trasporto marittimo nel sistema dei trasporti, quale alternativa e complemento ad altre modalità nella catena dei trasporti da porta a porta.

(3) Le procedure amministrative richieste nei trasporti marittimi hanno suscitato preoccupazione in quanto si è ritenuto che abbiano ostacolato lo sviluppo della piena potenzialità di questo modo di trasporto.

(4) La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo "IMO") e modifiche successive (in prosieguo "Convenzione FAL dell'IMO"), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi, ha predisposto una serie di modelli di formulari di facilitazione normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da un porto.

(5) La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell'IMO.

(6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo o in partenza da un porto faciliterebbe le procedure amministrative relative agli scali e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.

(7) È opportuno, di conseguenza, prevedere il riconoscimento a livello comunitario dei formulari di facilitazione IMO (in prosieguo formulari FAL dell'IMO). Gli Stati membri dovrebbero considerare detti formulari FAL dell'IMO e le categorie di informazione in essi contenute come prove sufficienti del fatto che una nave ha espletato le formalità di dichiarazione a cui sono destinati i suddetti formulari.

(8) Tuttavia il riconoscimento di taluni formulari FAL dell'IMO, in particolare il formulario "Dichiarazione di carico" e, per le navi passeggeri, il formulario "Elenco dei passeggeri", complicherebbe le formalità di dichiarazione perché tali formulari non possono contenere tutte le informazioni necessarie oppure perché esistono già pratiche diverse ben collaudate in materia. Non è auspicabile pertanto introdurre l'obbligo di riconoscere tali formulari.

(9) Il trasporto marittimo è un'attività articolata su scala mondiale e l'introduzione dei formulari FAL dell'IMO nella Comunità potrebbe aprire la strada ad una loro più diffusa applicazione in tutto il mondo.

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