Directive 2002/7/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic
Published date | 09 March 2002 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 67, 09 March 2002 |
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0047 - 0049
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 febbraio 2002
che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
visto il parere del Comitato delle regioni(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/53/CE(5) fissa, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le dimensioni massime armonizzate per la circolazione dei veicoli stradali adibiti al trasporto merci.
(2) È necessario stabilire dimensioni massime armonizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri. Le differenze esistenti tra le norme in vigore negli Stati membri per quanto riguarda le dimensioni dei veicoli stradali adibiti al trasporto di persone possono influire negativamente sulle condizioni della concorrenza e costituire un ostacolo al traffico tra gli Stati membri.
(3) Posto che l'obiettivo dell'armonizzazione delle dimensioni massime autorizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, può essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(4) Ai fini della realizzazione del mercato interno, occorre estendere il campo di applicazione della direttiva 96/53/CE ai trasporti nazionali per quanto riguarda le caratteristiche che incidono in misura significativa sulle condizioni della concorrenza nel settore dei trasporti, in particolare i valori relativi alla lunghezza e larghezza massime consentite per i veicoli destinati al trasporto di persone.
(5) È opportuno che le norme...
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