Directive 2002/74/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 80/987/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (Text with EEA relevance)

Published date08 October 2002
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 270, 08 October 2002
EUR-Lex - 32002L0074 - IT

Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 08/10/2002 pag. 0010 - 0013


Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 settembre 2002

che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.

(2) La direttiva 80/987/CEE(4) ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d'insolvenza del datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori.

(3) L'evoluzione del diritto in materia d'insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.

(4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano chiariti il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel dispositivo della direttiva, le possibilità di esclusione concesse agli Stati membri, e sopprimere di conseguenza l'allegato della stessa.

(5) Per assicurare una tutela equa dei lavoratori subordinati interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d'insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri sulla materia e includere nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l'obbligo di pagamento dell'organismo di garanzia, che, quando una situazione d'insolvenza dà luogo a varie procedure d'insolvenza, siffatta situazione sia trattata come se si trattasse di un'unica procedura d'insolvenza.

(6) Occorre far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES(5), alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(6), e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale(7), non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

(7) Per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d'insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT