Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance

Coming into Force19 December 2002
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32002L0083
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/83/oj
Published date19 December 2002
Date05 November 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 345, 19 December 2002
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19.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 345/1

DIRETTIVA 2002/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

relativa all'assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La prima direttiva 79/267/CEE, del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (4), la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (5) e la terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (6) hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive.
(2) Per agevolare l'accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita.
(3) Il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita deve essere completato, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri.
(4) In applicazione del trattato, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale.
(5) La presente direttiva rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari, consentendo a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela.
(6) La presente direttiva è parte del corpus normativo comunitario relativo all'assicurazione sulla vita che inoltre include la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (7).
(7) L'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine.
(8) Di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale. Grazie a tale autorizzazione, l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non può richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine.
(9) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione, qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche le imprese di assicurazione già autorizzate devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso.
(10) La definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione.
(11) Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione, che implica «stretti legami», se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.
(12) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa di assicurazione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Un'impresa di assicurazione deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa di assicurazione sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.
(13) Per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e, dall'altra, del luogo dell'impegno. Occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno. È opportuno inoltre delimitare l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi.
(14) Una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolare, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria.
(15) È opportuno escludere del campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche. Occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata.
(16) L'assicurazione sulla vita è oggetto di autorizzazione ufficiale e di controllo in ciascuno Stato membro. Le condizioni per il rilascio o la revoca di detta autorizzazione dovranno essere definite. È indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa.
(17) Occorre precisare i poteri e i mezzi di controllo delle autorità competenti e inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi.
(18) Spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività.
(19) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.
(20) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese di assicurazione, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario.
(21) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare gli scambi di informazioni.
(22) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose.
(23) Gli Stati membri possono concludere accordi sullo scambio d'informazioni con paesi terzi a condizione che la comunicazione delle informazioni in questione sia soggetta ad adeguate garanzie di segreto d'ufficio.
(24) Al fine di
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