Directive 2002/84/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships (Text with EEA relevance)

Published date29 November 2002
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 324, 29 November 2002
EUR-Lex - 32002L0084 - IT

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 29/11/2002 pag. 0053 - 0058


Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 novembre 2002

che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti(5) e, in alcuni casi, a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7). Le misure richieste per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(3) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)(8), accentra i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

(4) È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio 93/75/CEE, 94/57/CE(9), 95/21/CE(10), 96/98/CE(11), 97/70/CE(12), 98/18/CE(13), 98/41/CE(14), 1999/35/CE(15), e le direttive 2000/59/CE(16), 2001/25/CE(17) e 2001/96/CE(18) del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.

(5) È altresì opportuno che le direttive menzionate siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. 2099/2002 e le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

a) inserendo un riferimento al COSS;

b) accelerando l'aggiornamento e agevolando la modifica di tale legislazione alla luce dell'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Articolo 2

Modifica della direttiva 93/75/CEE

La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, le lettere e), f), g), h), e i) sono sostituite dalle seguenti:

"e) 'Marpol 73/78': la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore;

f) 'Codice IMDG': il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente;

g) 'Codice IBC': il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente;

h) 'Codice IGC': il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;

i) 'raccolta INF': il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente;";

2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)(19).";

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(20), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 3

Modifica della direttiva 94/57/CE

La direttiva 94/57/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, lettera d), i termini "vigenti il 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini: "di volta in volta in vigore";

2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)(21).";

3) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:"Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 6 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002."

Articolo 4

Modifica della direttiva 95/21/CE

La direttiva 95/21/CE è così modificata:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 1) i termini "in vigore il 19 dicembre 2001" sono sostituiti dai termini "di volta in volta in vigore";

b) al punto 2) i termini "nel testo vigente al 19 dicembre...

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