Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council of 8 April 2003 amending Council Directive 91/671/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes

Published date09 May 2003
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 115, 09 May 2003
EUR-Lex - 32003L0020 - IT 32003L0020

Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/2003 pag. 0063 - 0067


Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'8 aprile 2003

che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 153 del trattato stabilisce che per assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori la Comunità contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici.

(2) Nella sua risoluzione del 13 marzo 1984(4), il Parlamento europeo ha definito misura prioritaria l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le strade urbane e rurali. Nella sua risoluzione del 18 febbraio 1986(5), esso ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, inclusi i bambini, con l'unica eccezione dei mezzi di trasporto pubblici.

(3) La direttiva 91/671/CEE(6) prevede l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili provvisti di cinture di sicurezza. Tale direttiva non specifica tuttavia quale tipo di sistema di ritenuta per bambini sia appropriato e consente il trasporto di bambini non assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato, qualora tale sistema non sia disponibile.

(4) Sono necessari un uso più rigoroso di tali sistemi e di conseguenza una più stretta ottemperanza al principio dell'uso obbligatorio, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.

(5) In virtù della decisione 97/836/CE del Consiglio(7), la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.

(6) Con la sua adesione a tale accordo la Comunità ha aderito a un elenco preciso di regolamenti stabiliti conformemente all'accordo medesimo, incluso quello sull'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini che viaggiano in veicoli a motore.

(7) Sebbene il numero di bambini vittime di incidenti automobilistici mortali sia relativamente basso se confrontato con quello dei bambini che restano vittime di incidenti mortali quando sono a piedi o in bicicletta, occorre comunque rafforzare le regole comuni sulla protezione dei bambini. In particolare, le ricerche hanno dimostrato che l'uso di sistemi di ritenuta per bambini può contribuire a ridurre in modo sostanziale la gravità delle lesioni in caso di incidente stradale e che un bambino che viaggia senza essere assicurato per mezzo di un sistema di ritenuta rischia maggiormente e di riportare lesioni più gravi di quanto rischierebbe se fosse assicurato al sedile.

(8) È necessario tuttavia che gli Stati membri, previo accordo della Commissione, possano concedere talune esenzioni per il trasporto sul loro territorio in considerazione di situazioni particolari. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per evitare gli abusi.

(9) Poiché sempre più spesso i veicoli di categoria M2 e M3 sono provvisti di cinture di sicurezza conformemente alle direttive 96/36/CE(8), 96/37/CE(9) e 96/38/CE(10) della Commissione, è logico imporre ai passeggeri seduti di servirsene. I passeggeri dei veicoli di dette categorie dovrebbero essere informati dell'obbligo di...

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