Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC (Text with EEA relevance.)
Coming into Force | 09 July 2003 |
End of Effective Date | 31 December 2015 |
Celex Number | 32003L0037 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/oj |
Published date | 09 July 2003 |
Date | 26 May 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 171, 09 July 2003 |
Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 09/07/2003 pag. 0001 - 0080
Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 maggio 2003
relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Nel quadro dell'armonizzazione delle procedure di omologazione è diventato indispensabile allineare le disposizioni della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(4), a quelle della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5) e a quelle della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(6).
(2) Dato che la direttiva 74/150/CEE limita l'applicazione della procedura di omologazione comunitaria ai trattori agricoli o forestali a ruote, risulta indispensabile anche estendere il campo d'applicazione ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali. La presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso la regolamentazione di altri veicoli agricoli a motore.
(3) È opportuno considerare anche che, per taluni veicoli costruiti in numero limitato o in fine serie, o grazie a progressi tecnici non coperti da una direttiva particolare, è necessario istituire una procedura di deroga.
(4) Poiché la presente direttiva è basata sul principio dell'armonizzazione totale, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo prima di rendere obbligatoria l'omologazione CE, affinché i costruttori di tali veicoli possano adeguarsi alle nuove procedure armonizzate.
(5) In seguito alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")(7), è necessario conformarsi alle varie regolamentazioni internazionali alle quali la Comunità ha aderito. È altresì opportuno armonizzare talune prove con quelle definite dai codici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).
(7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.
(8) La direttiva 74/150/CEE ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalità, procedere alla sua codificazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica all'omologazione dei veicoli costruiti in una sola tappa o in più tappe. La presente direttiva si applica ai veicoli definiti all'articolo 2, lettera d), aventi una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h.
La presente direttiva si applica altresì all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti per tali veicoli.
2. La presente direttiva non si applica:
a) all'approvazione di veicoli singoli.
Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e per le quali è obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura;
b) alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;
c) alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite dalla norma ISO 6165:2001;
d) alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "omologazione CE del tipo": procedura tramite la quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva; l'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche può anche essere denominata "omologazione CE del componente";
b) "omologazione CE del tipo in più fasi": procedura con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva;
c) "approvazione di veicoli singoli": procedura tramite la quale uno Stato membro certifica che un veicolo approvato individualmente è conforme alle norme nazionali di tale Stato;
d) "veicolo": qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attività agricola o forestale;
e) "categoria del veicolo": insieme di veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche;
f) "tipo di veicolo": i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo può comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A;
g) "veicolo base": qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in più fasi;
h) "veicolo incompleto": qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;
i) "veicolo completato": il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione del tipo in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;
j) "trattore": qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;
k) "rimorchio": qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico è in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è superiore o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali;
l) "macchina intercambiabile trainata": dispositivo impiegato nell'attività agricola o forestale, progettato per essere trainato da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione; essa può inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi e i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonché per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è inferiore a 3,0;
m) "sistema": una serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione nel veicolo;
n) "componente": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo;
o) "entità tecnica": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli;
p) "costruttore": la persona fisica o giuridica che è responsabile nei confronti delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e per garantire la conformità della produzione indipendentemente dal coinvolgimento diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica; sono...
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