Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings (Text with EEA relevance)

Published date17 July 2003
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 178, 17 July 2003
EUR-Lex - 32003L0051 - IT 32003L0051

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2003 pag. 0016 - 0022


Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato ad adottare misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria redatta dalle società della Comunità i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (in seguito denominate "società quotate").

(2) Il 13 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" nella quale ha proposto che tutte le società quotate redigano i loro conti consolidati conformemente ad un insieme unico di principi contabili, vale a dire i principi contabili internazionali (IAS), al più tardi nel 2005.

(3) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali(4) (in seguito denominato "regolamento IAS"), obbliga tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nella Comunità. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

(4) Il regolamento IAS dispone che, per adottare un principio contabile internazionale da applicare nella Comunità, è necessario che esso rispetti il requisito di base della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(5), e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati(6), vale a dire che la sua applicazione deve dare luogo ad un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa. La rispondenza di uno IAS a detto principio va verificata alla luce delle suddette direttive, ma non implica una rigorosa conformità a ciascuna delle disposizioni di dette direttive.

(5) Poiché i conti annuali e i conti consolidati delle società che rientrano nell'ambito d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che non saranno redatti a norma del regolamento IAS, continueranno ad avere come fonte principale della normativa contabile comunitaria le suddette direttive, è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.

(6) Ai fini sia dell'adozione degli IAS, sia dell'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è auspicabile che queste ultime rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale. A questo proposito, la comunicazione della Commissione intitolata "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" invitava l'Unione europea ad adoperarsi per mantenere la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi di principi contabili internazionali, in particolare in sede di Comitato internazionale per i principi contabili (IASC).

(7) Gli Stati membri dovrebbero poter modificare la presentazione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dall'International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Gli Stati membri dovrebbero poter permettere o prescrivere l'applicazione delle rivalutazioni e del valore equo conformemente agli sviluppi internazionali, rispecchiati dalle norme stabilite dallo IASB.

(9) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni vigenti che prescrivono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società, in modo compatibile con l'entità e la complessità degli affari della medesima. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società. Ciò è in linea anche con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società(7). Tuttavia, tenuto conto della natura evolutiva di questo aspetto dell'informativa finanziaria nonché dell'onere potenziale che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla gestione delle suddette imprese.

(10) Le differenze di redazione e di presentazione della "relazione di revisione" riducono la comparabilità e limitano la comprensione, da parte degli utenti, di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità dovrebbe richiedere la modifica, in linea con le attuali migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto di una relazione di revisione. Il requisito fondamentale secondo cui un giudizio di revisione indica se i conti annuali o i conti consolidati danno o meno un quadro fedele in conformità allo schema di regole dell'informativa finanziaria non costituisce una restrizione della portata di tale giudizio, ma chiarisce il contesto in cui è espresso.

(11) Occorrerebbe quindi modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. È necessario altresì modificare la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai...

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