Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanismsText with EEA relevance

Published date13 November 2004
Subject MatterExternal relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 13 November 2004
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13.11.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/18

DIRETTIVA 2004/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2004

recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE (3) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità («il sistema comunitario») per favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica, partendo dal presupposto che nel lungo termine le emissioni globali di gas serra dovranno essere ridotte del 70 % circa rispetto ai livelli del 1990. La direttiva intende contribuire ad ottemperare agli impegni che la Comunità e gli Stati membri hanno assunto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica nell'ambito del Protocollo di Kyoto, approvato dalla decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (4).
(2) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che il riconoscimento dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto ai fini dell’adempimento degli obblighi a partire dal 2005 migliorerà il rapporto costi/efficacia della realizzazione di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale e deve essere oggetto di disposizioni intese a collegare i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, in particolare l'attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), con il sistema comunitario.
(3) Mettendo in relazione i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto con il sistema comunitario, si salvaguarda al contempo l'integrità ambientale di quest'ultimo e si consente di utilizzare i crediti di emissione prodotti dalle attività dei progetti ammissibili ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto per ottemperare agli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Ciò consentirà di disporre, all'interno del sistema comunitario, di un maggior numero di soluzioni diverse a basso costo per garantire la conformità agli obblighi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi da sostenere per conformarsi al Protocollo di Kyoto; al contempo verrà incrementata la liquidità del mercato comunitario delle quote di emissioni dei gas serra. Incentivando la domanda di crediti JI le imprese comunitarie investiranno nello sviluppo e nel trasferimento di know how e di tecnologie avanzate che rispettino l'ambiente. Verrà incentivata anche la domanda di crediti CDM e dunque i paesi in via di sviluppo che ospitano i progetti CDM saranno aiutati nella realizzazione dei loro obiettivi di sviluppo sostenibile.
(4) I meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario, dovrebbero essere connessi al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma di tali strumenti, oltre che con gli obiettivi e la struttura del sistema comunitario e con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE.
(5) Gli Stati membri possono consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate (CER) a partire dal 2005 e le unità di riduzione delle emissioni (ERU) a partire dal 2008. L'utilizzo di CER ed ERU da parte dei gestori a partire dal 2008 può essere consentita fino ad una percentuale della quota attribuita a ciascun impianto che deve essere specificata da ciascuno Stato membro nel suo piano nazionale di assegnazione. L'utilizzazione avverrà mediante il rilascio e l'immediata restituzione di una quota in cambio di una CER o di una ERU. La quota rilasciata in cambio di una CER o di una ERU corrisponderà a detta CER o ERU.
(6) Il regolamento della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri che deve essere adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (5), prevederà i relativi processi e le relative procedure nel sistema di registri per l'utilizzazione delle CER nel periodo 2005-2007 e nei periodi successivi, e per l'utilizzazione delle ERU nel periodo 2008-2012 e nei periodi successivi.
(7) Ciascuno Stato membro deciderà sul limite di utilizzazione delle CER e delle ERU derivanti da attività di progetto, tenendo debito conto delle pertinenti disposizioni del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, al fine di soddisfare il requisito da essi stabilito che l'utilizzazione dei meccanismi sia supplementare rispetto all'azione nazionale. Le misure nazionali rappresenteranno quindi un elemento importante dello sforzo compiuto.
(8) Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti, gli Stati membri devono astenersi dall'utilizzare le CER e le ERU generate da centrali nucleari per rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto e alla decisione 2002/358/CE.
(9) Le decisioni 15/CP.7 e 19/CP.7 adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto sottolineano che l'integrità ambientale deve essere conseguita, tra le altre cose, grazie ad efficaci modalità, regole e orientamenti per i meccanismi e grazie ad efficaci e solidi principi e regole che disciplinino le attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, e che si deve tener conto delle questioni della non permanenza, dell'addizionalità, delle perdite (leakage), delle incertezze e degli impatti socioeconomici e ambientali, compresi gli impatti sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali, connesse con le attività dei progetti di afforestazione e riforestazione. Nel suo riesame della direttiva 2003/87/CE previsto per il 2006, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1 % per le attività dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, secondo quanto stabilisce la decisione 17/CP. 7, e inoltre disposizioni relative al risultato della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e di specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, al fine di consentire ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario a partire dal 2008 le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazione delle destinazioni d'uso del territorio e silvicoltura, in conformità delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.
(10) Per evitare la doppia contabilizzazione le CER e le ERU non dovrebbero essere rilasciate nel caso di attività di progetto avviate all'interno della Comunità che a loro volta determinano la riduzione o la limitazione delle emissioni di impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, a meno che un uguale numero di quote siano cancellate dal registro dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.
(11) In conformità dei pertinenti trattati di adesione, occorre tener conto dell’acquis
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