Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC Text with EEA relevance

Published date31 December 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 390, 31 December 2004
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31.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 390/24

DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2004

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (3) è stata oggetto di un riesame nel quadro dell'iniziativa per la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, nota come iniziativa SLIM. Il processo SLIM e la successiva consultazione approfondita hanno messo in luce la necessità di completare, rafforzare e chiarire il quadro istituito dalla direttiva 89/336/CEE.
(2) Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le radiocomunicazioni – inclusi la ricezione di emissioni di radiodiffusione e il servizio radioamatoriale operante conformemente ai regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) — le reti di erogazione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni nonché le apparecchiature connesse siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche.
(3) Le disposizioni di diritto nazionale che assicurano la protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici senza ridurre i livelli giustificati di protezione negli Stati membri.
(4) La protezione contro le perturbazioni elettromagnetiche esige l'imposizione di obblighi ai vari operatori economici, obblighi che dovrebbero essere applicati in modo equo ed efficace affinché sia assicurata tale protezione.
(5) È opportuno regolamentare la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, ossia di una zona senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi e i capitali possono circolare liberamente.
(6) Le apparecchiature oggetto della presente direttiva dovrebbero comprendere sia gli apparecchi, sia gli impianti fissi. Per gli uni e per gli altri dovrebbero tuttavia essere adottate disposizioni distinte, perché mentre gli apparecchi in quanto tali possono circolare liberamente all'interno della Comunità, gli impianti fissi sono installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e constano di apparecchi di vari tipi e, se necessario, di altri dispositivi. La composizione e la funzione di tali impianti corrispondono nella maggior parte dei casi ad esigenze particolari degli operatori.
(7) La presente direttiva non dovrebbe concernere le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, già disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (4). I requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica delle due direttive assicurano lo stesso livello di protezione.
(8) La presente direttiva non dovrebbe concernere gli aeromobili e le apparecchiature destinate a essere installate a bordo di aeromobili, che sono già oggetto di speciali norme comunitarie o internazionali in materia di compatibilità elettromagnetica.
(9) La presente direttiva non disciplina le apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi in termini di compatibilità elettromagnetica.
(10) La presente direttiva non dovrebbe concernere la sicurezza delle apparecchiature, che è oggetto di disposizioni legislative comunitarie o nazionali distinte.
(11) Nei casi in cui la presente direttiva disciplina apparecchi, dovrebbe trattarsi di apparecchi finiti messi in commercio per la prima volta sul mercato della Comunità. Alcuni componenti o sottoinsiemi dovrebbero, a determinate condizioni, essere considerati apparecchi se sono messi a disposizione dell'utente finale.
(12) I principi sui quali la presente direttiva si basa sono quelli enunciati nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (5). Secondo questo approccio, la progettazione e la fabbricazione delle apparecchiature devono essere conformi a requisiti essenziali per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Tali requisiti trovano espressione tecnica nelle norme europee armonizzate adottate dagli enti di normazione europei, il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Il CEN, il CENELEC e l'ETSI sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare, nell'ambito della presente direttiva, norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra tali organismi e tra di essi e la Commissione, e alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (6).
(13) Le norme armonizzate rispecchiano lo stato dell'arte generalmente riconosciuto per quanto attiene alla compatibilità elettromagnetica nell'Unione europea. Pertanto l'esistenza di norme armonizzate a livello comunitario relative alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature è nell'interesse del funzionamento del mercato interno. La conformità ad una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti, conformità che dovrebbe tuttavia poter essere dimostrata anche in altri modi. La conformità ad una norma armonizzata significa la conformità alle sue disposizioni e la dimostrazione di tale conformità secondo i metodi che descrive o ai quali fa riferimento la norma armonizzata.
(14) I fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti dovrebbero costruire tali apparecchiature in modo tale che le reti non subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio quando sono utilizzate in condizioni d'esercizio normali. Gli operatori delle reti dovrebbero costruire le loro reti in modo tale che i fabbricanti di apparecchiature destinate a essere collegate alle reti non debbano sopportare un onere sproporzionato per evitare che le reti subiscano un deterioramento inaccettabile del servizio. Gli enti di normazione europei dovrebbero tenere nel dovuto conto quest'obiettivo (compresi gli effetti cumulativi dei tipi pertinenti di fenomeni elettromagnetici) nell'elaborare le norme armonizzate.
(15) L'immissione sul mercato o la messa in servizio di un apparecchio dovrebbe essere possibile soltanto se i fabbricanti interessati hanno stabilito che tale apparecchio è stato progettato e fabbricato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. Gli apparecchi immessi sul mercato dovrebbero essere provvisti della marcatura «CE» che attesta la conformità alla presente direttiva. Anche se la valutazione della conformità dovrebbe essere responsabilità del fabbricante, senza che sia necessario ricorrere ad un organismo indipendente di valutazione della conformità, il fabbricante dovrebbe tuttavia avere la facoltà di avvalersi dei servizi di un tale organismo.
(16) L'obbligo di valutazione della conformità dovrebbe imporre al fabbricante di procedere a una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio in relazione ai fenomeni pertinenti, per determinare se l'apparecchio sia conforme ai requisiti in materia di protezione previsti dalla presente direttiva.
(17) Se un apparecchio può assumere diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica dovrebbe stabilire che l'apparecchio è conforme ai requisiti in materia di protezione nelle configurazioni che il fabbricante prevede siano rappresentative di un uso normale nelle applicazioni cui è destinato. In tali casi dovrebbe essere sufficiente effettuare una valutazione sulla base della configurazione che ha la maggiore probabilità di produrre la massima perturbazione e della configurazione soggetta alla massima perturbazione.
(18) Gli impianti fissi, comprese le macchine di grandi dimensioni e le reti, possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati. Può esistere un'interfaccia tra impianti fissi e apparecchi, e le perturbazioni elettromagnetiche prodotte da impianti fissi possono influire su apparecchi, e viceversa. Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, è irrilevante se le perturbazioni elettromagnetiche provengono da apparecchi o da impianti fissi. Di conseguenza, gli impianti fissi e gli apparecchi dovrebbero essere sottoposti ad un regime coerente e completo di requisiti essenziali. Occorre poter utilizzare per gli impianti fissi norme armonizzate onde dimostrare la conformità ai requisiti essenziali corrispondenti a tali norme.
(19) Per le loro caratteristiche specifiche, non è necessario che gli impianti fissi siano soggetti
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