Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 23 October 2013 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 403, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 403, 30 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 403, 30 décembre 2006 |
02006L0126 — IT — 01.11.2020 — 011.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2009 | L 223 | 31 | 26.8.2009 |
►M2 | DIRETTIVA 2011/94/UE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2011 | L 314 | 31 | 29.11.2011 |
►M3 | DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 19 novembre 2012 | L 321 | 54 | 20.11.2012 |
►M4 | DIRETTIVA 2013/22/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 | L 158 | 356 | 10.6.2013 |
►M5 | DIRETTIVA 2013/47/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 ottobre 2013 | L 261 | 29 | 3.10.2013 |
►M6 | DIRETTIVA 2014/85/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o luglio 2014 | L 194 | 10 | 2.7.2014 |
►M7 | DIRETTIVA (UE) 2015/653 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 aprile 2015 | L 107 | 68 | 25.4.2015 |
►M8 | DIRETTIVA (UE) 2016/1106 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 luglio 2016 | L 183 | 59 | 8.7.2016 |
►M9 | DIRETTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 18 aprile 2018 | L 112 | 29 | 2.5.2018 |
M10 | DIRETTIVA (UE) 2018/933 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 giugno 2018 | L 165 | 35 | 2.7.2018 |
►M11 | DIRETTIVA (UE) 2020/612 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 maggio 2020 | L 141 | 9 | 5.5.2020 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 291, 7.11.2009, pag. 43 (2006/126/CE) |
►C2 | Rettifica, GU L 169, 28.6.2016, pag. 18 (2006/126/CE) |
▼B
DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Modello della patente di guida
1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.
3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.
Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.
Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.
4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.
Articolo 2
Riconoscimento reciproco
1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.
Articolo 3
Misure antifalsificazione
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.
2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.
3. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
Articolo 4
Categorie, definizioni e età minima
1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.
2. Ciclomotori
3. Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:
categoria A1:
categoria A2:
categoria A:
motocicli
tricicli di potenza superiore a 15 kW;
4. Autoveicoli:
categoria B1:
categoria B:
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.
Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli...
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