Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and Directive 2002/15/EC as regards social legislation relating to road transport activities, and repealing Council Directive 88/599/EEC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 11 April 2006 |
Subject Matter | ravvicinamento delle legislazioni,disposizioni sociali,trasporti,rapprochement des législations,dispositions sociales,transports,aproximación de las legislaciones,disposiciones sociales,transportes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 102, 11 aprile 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 102, 11 avril 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 102, 11 de abril de 2006 |
02006L0022 — IT — 02.02.2022 — 003.001
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►B | ►M4 DIRETTIVA 2006/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | DIRETTIVA 2009/4/CE DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2009 | L 21 | 39 | 24.1.2009 |
M2 | DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009 | L 29 | 45 | 31.1.2009 |
►M3 | REGOLAMENTO (UE) 2016/403 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2016 | L 74 | 8 | 19.3.2016 |
►M4 | DIRETTIVA (UE) 2020/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 | L 249 | 49 | 31.7.2020 |
Rettificata da:
C1 | Rettifica, GU L 256, 29.9.2009, pag. 38 (2009/5/CE) |
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DIRETTIVA 2006/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2006
sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio
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(Testo rilevante ai fini del SEE)
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Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 ( 1 ) e (UE) n. 165/2014 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
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Articolo 2
Sistemi di controllo
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli adeguati e regolari dell'applicazione corretta e coerente, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti.
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I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell’ambito d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei conducenti e lavoratori mobili che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE. I controlli su strada relativi all’osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell’osservanza della direttiva 2002/15/CE può essere effettuato solo presso i locali dell’impresa.
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Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che sia controllato almeno il 3 % dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove che risultano essere mancanti a bordo; ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.
Dal 1o gennaio 2012, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, aumentare la percentuale minima al 4 %, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell’adottare tale decisione, la Commissione tiene altresì conto dell’efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
◄Almeno il 15 % del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 30 % nei locali delle imprese. Dopo il 1o gennaio 2008 almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 % nei locali delle imprese.
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Articolo 3
Statistiche
Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, siano ripartite nelle seguenti categorie:
per quanto riguarda i controlli su strada:
tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, e paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo, per evitare discriminazioni;
tipo di tachigrafo: analogico o digitale;
per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:
tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi;
dimensioni del parco veicoli dell'impresa;
tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
Le statistiche suddette sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione.
Le autorità competenti degli Stati membri conservano i dati rilevati nell'anno precedente.
Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati, rispettivamente, nei locali delle imprese e nei confronti dei conducenti su strada.
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La Commissione, se necessario, chiarisce ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
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Articolo 4
Controlli su strada
Gli Stati membri provvedono a che:
siano adottate disposizioni sufficienti per disporre posti di blocco su strade esistenti e progettate o nelle loro vicinanze e che, ove necessario, le stazioni di servizio e altri luoghi sicuri lungo le autostrade possano fungere da posti di blocco;
i controlli vengano effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico.
Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, i funzionari incaricati dell'applicazione della normativa non possono operare alcuna discriminazione fondata sui seguenti motivi:
paese di immatricolazione del veicolo;
paese di residenza del conducente;
paese di stabilimento dell'impresa;
punto di partenza e destinazione del viaggio;
tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:
un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I;
una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.
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Articolo 5
Controlli...
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