Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC

Published date13 April 2006
Subject MatterConsumer protection,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 105, 13 April 2006
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13.4.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 105/54

DIRETTIVA 2006/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2006

riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), gli Stati membri sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, e in particolare il diritto alla vita privata, per assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.
(2) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4), traduce i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle comunicazioni elettroniche.
(3) Gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione generati dall’uso di servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o per il pagamento dell’interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.
(4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE enumera le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9 di tale direttiva. Ogni restrizione di questo tipo deve essere necessaria, opportuna e proporzionata, all’interno di una società democratica, per specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, o per la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica.
(5) Diversi Stati membri hanno adottato normative sulla conservazione di dati da parte dei fornitori dei servizi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Le disposizioni delle varie legislazioni nazionali differiscono considerevolmente.
(6) Le differenze giuridiche e tecniche fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno delle comunicazioni elettroniche, giacché i fornitori dei servizi devono rispettare esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati relativi al traffico e i tipi di dati relativi all'ubicazione da conservare e le condizioni e la durata di tale conservazione.
(7) Le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 19 dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell’importante aumento delle possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all’uso di queste ultime costituiscono uno strumento particolarmente importante e valido nella prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in particolare della criminalità organizzata.
(8) Con la dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative all'istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni da parte dei fornitori di servizi.
(9) In base all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria tra l'altro per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione di disordini o reati, la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Giacché la conservazione dei dati si è dimostrata uno strumento investigativo necessario ed efficace per le autorità di contrasto in vari Stati membri, riguardanti in particolare reati gravi come la criminalità organizzata e il terrorismo, risulta necessario assicurare che i dati conservati restino a disposizione delle autorità di contrasto per un certo periodo di tempo alle condizioni previste dalla presente direttiva. L'adozione di uno strumento concernente la conservazione dei dati in conformità dei requisiti dell'articolo 8 della CEDU costituisce pertanto una misura necessaria.
(10) Il 13 luglio 2005 il Consiglio ha ribadito nella sua dichiarazione di condanna degli attacchi terroristici di Londra la necessità di adottare al più presto misure comuni in materia di conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni.
(11) Data l’importanza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione per l'indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati, come dimostrato da lavori di ricerca e dall’esperienza pratica di diversi Stati membri, è necessario garantire a livello europeo la conservazione, per un certo periodo di tempo, alle condizioni previste dalla presente direttiva, dei dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.
(12) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE continua ad applicarsi ai dati, compresi quelli connessi ai tentativi di chiamata non riusciti, di cui non è specificamente richiesta la conservazione a norma della presente direttiva e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione della stessa, e alla conservazione dei dati per scopi, anche giudiziari, diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.
(13) La presente direttiva concerne esclusivamente i dati generati o trattati come conseguenza di una comunicazione o di un servizio di comunicazione e non concerne i dati che costituiscono il contenuto dell'informazione comunicata. È opportuno che la conservazione dei dati sia effettuata in modo da evitare che i dati siano conservati più di una volta. La generazione o il trattamento di dati nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione in questione si riferisce a dati che sono accessibili. In particolare, per quanto concerne la conservazione di dati connessi alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet, l'obbligo di conservazione può essere limitato ai dati relativi ai servizi propri dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di una rete di comunicazione.
(14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Per ottenere pareri e incoraggiare lo scambio di esperienze di migliori prassi su tali questioni la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della protezione dei dati.
(15) La direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE sono pienamente applicabili ai dati conservati conformemente alla presente direttiva. L’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE richiede la consultazione del gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma del suo articolo 29.
(16) Gli obblighi incombenti ai fornitori di servizi per quanto concerne le misure atte ad assicurare la qualità dei dati, che derivano dall'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e i loro obblighi concernenti le misure atte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei trattamenti dei dati, derivanti dagli articoli 16 e 17 di tale direttiva, sono pienamente applicabili ai dati conservati ai sensi della presente direttiva.
(17) È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate.
(18) In tale contesto l'articolo 24 della direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di prevedere sanzioni in caso di violazione delle disposizioni adottate a norma di tale direttiva. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE impone lo stesso obbligo relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva 2002/58/CE. La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
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