Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version) (Text with EEA relevance)

Published date27 December 2006
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 374, 27 December 2006
L_2006374IT.01001001.xml
27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 374/10

DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4) ed è perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.
(2) Le disposizioni vigenti negli Stati membri, a tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, possono essere diverse tra loro creando pertanto degli ostacoli agli scambi commerciali.
(3) In alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione mediante norme imperative.
(4) In altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione. Questo sistema presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza.
(5) Taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere le norme. Tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione. Detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata.
(6) Sul piano comunitario, dovrebbe esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcuni requisiti in materia di sicurezza riconosciuti in tutti gli Stati membri. Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di questi requisiti può esser data dal rinvio a norme armonizzate che li contemplano. Queste norme armonizzate dovrebbero essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e dovrebbero essere oggetto di un'ampia pubblicità. Tale armonizzazione dovrebbe consentire l'eliminazione, sul piano degli scambi commerciali, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali.
(7) Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati da parte degli organismi competenti oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, gli Stati membri dovrebbero riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova. A tal fine, a detti marchi o attestati dovrebbe esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate.
(9) È possibile che materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda ai requisiti in materia di sicurezza, ed è quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ridurre al minimo questo pericolo.
(10) La decisione 93/465/CEE del Consiglio (5) determina i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.
(11) La scelta delle procedure non dovrebbe comportare un abbassamento del livello della sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità.
(12) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

2. L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti nell'articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.

Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.

L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

1. Ove non siano ancora state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment» (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Ove non esistano ancora norme...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT