Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (Text with EEA relevance )

Published date20 December 2007
Subject Matterpublic procurement in the European Union,Telecommunications,Internal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 20 December 2007
L_2007335IT.01003101.xml
20.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/31

DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (4), e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (5), riguardano le procedure di ricorso in materia di appalti aggiudicati rispettivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6), e dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (7). Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE mirano a garantire l’effettiva applicazione delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
(2) Le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE pertanto si applicano unicamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a prescindere dalla procedura di evidenza pubblica utilizzata e dai mezzi con cui si indice una gara, compresi i concorsi di progettazione, i sistemi di qualificazione e i sistemi dinamici di acquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente alla questione se un determinato appalto rientri o meno nel campo di applicazione ratione personae e ratione materiae delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
(3) Le consultazioni delle parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali carenze i meccanismi di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l’obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. È opportuno quindi modificare le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE aggiungendo le precisazioni indispensabili per raggiungere i risultati perseguiti dal legislatore comunitario.
(4) Fra le carenze constatate figura in particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest’ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto.
(5) Per la durata del termine sospensivo si dovrebbe tener conto dei diversi mezzi di comunicazione dell’aggiudicazione. Se si fa ricorso a mezzi di comunicazione rapidi può essere previsto un termine più breve che nel caso in cui ci si avvalga di altri mezzi di comunicazione. La presente direttiva prevede soltanto termini sospensivi minimi. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o mantenere termini superiori al termine minimo. Gli Stati membri sono altresì liberi di decidere quale termine si debba applicare se sono utilizzati congiuntamente vari mezzi di comunicazione.
(6) Il termine sospensivo dovrebbe concedere agli offerenti interessati sufficiente tempo per esaminare la decisione d’aggiudicazione dell’appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso. Quando la decisione di aggiudicazione è loro notificata, gli offerenti interessati dovrebbero ricevere le informazioni pertinenti, che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace. Lo stesso vale di conseguenza per i candidati se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non hanno messo tempestivamente a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda.
(7) Tali informazioni pertinenti comprendono in particolare una relazione sintetica dei motivi pertinenti, come disposto all’articolo 41 della direttiva 2004/18/CE e all’articolo 49 della direttiva 2004/17/CE. Dato che il termine sospensivo varia da uno Stato membro all’altro, è inoltre importante che gli offerenti e i candidati interessati siano informati del termine effettivo a loro disposizione per esperire la procedura di ricorso.
(8) Questo tipo di termine sospensivo minimo non deve essere applicato se la direttiva 2004/18/CE o la direttiva 2004/17/CE non esigono la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in particolare in tutti i casi di urgenza estrema di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/18/CE o all’articolo 40, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2004/17/CE. In tali casi è sufficiente prevedere procedure efficaci di ricorso dopo la conclusione del contratto. Analogamente, un termine sospensivo non è necessario se l’unico offerente interessato è quello cui è aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati. In questo caso non vi sono altri partecipanti alla procedura d’appalto che abbiano interesse a ricevere la notifica e a beneficiare del termine sospensivo che consente loro di presentare un ricorso efficace.
(9) Infine, nel caso di contratti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione, un termine sospensivo obbligatorio potrebbe minare i vantaggi in termini di efficacia che si è inteso conseguire con queste procedure d’appalto. Pertanto gli Stati membri, anziché introdurre un termine sospensivo obbligatorio, dovrebbero poter prevedere la privazione di effetti quale sanzione effettiva a norma dell’articolo 2 quinquies di entrambe le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, per la violazione dell’articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell’articolo 33, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/18/CE e dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/17/CE.
(10) Nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2004/17/CE, gli appalti basati su un accordo quadro non esigono la pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In tali casi il termine sospensivo non dovrebbe essere obbligatorio.
(11) Qualora uno Stato membro faccia obbligo ad una persona che intende avviare una procedura di ricorso di informarne l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, è necessario rendere chiaro che ciò non dovrebbe pregiudicare il termine sospensivo o qualsiasi altro termine da applicare ai fini del ricorso. Inoltre, qualora uno Stato membro faccia obbligo alla persona interessata di presentare innanzitutto un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, occorre che questa persona disponga di un termine minimo ragionevole per adire l’organo responsabile delle procedure di ricorso prima della conclusione del contratto nel caso in cui intenda contestare la risposta o la mancata risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
(12) La proposizione di un ricorso poco prima dello scadere del termine sospensivo minimo non dovrebbe privare l’organo responsabile delle procedure di ricorso del tempo minimo indispensabile per intervenire, in particolare per prorogare il termine di sospensione per la conclusione del contratto. È pertanto necessario prevedere un termine sospensivo minimo autonomo, che non dovrebbe scadere prima che l’organo di ricorso si sia pronunciato sulla domanda. Ciò non dovrebbe impedire all’organo di ricorso di formulare una valutazione preliminare circa la ricevibilità
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT